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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42323/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia in carcere: il ricorrente deduceva violazione del divieto di "reformatio in peius" per la riqualificazione giuridica del fatto, censurava la errata interpretazione e applicazione delle norme che inquadrano la finalità terroristica (art. 270-sexies e art. 280-bis c.p.) e contestava la motivazione circa le esigenze cautelari, rilevando altresì che per altri indagati era stata applicata misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo relativo al divieto di reformatio in peius, confermando che il tribunale del riesame può riqualificare il fatto anche in peggiorativo. Ha invece accolto il secondo motivo, constatando che l'ordinanza impugnata non motivava adeguatamente la sussistenza dell'aggravante per finalità terroristica (art. 270-sexies) in relazione al reato di cui all'art. 280-bis, e ha assorbito il terzo motivo. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla configurabilità dell'aggravante terroristica (artt. 270-sexies e 280-bis c.p.) e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Palermo per nuovo esame su quel punto; ha invece rigettato il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. c) c.p.p.

    norma richiamata per legittimare l'applicazione della misura cautelare per esigenze cautelari gravi (custodia in carcere)

  • art. 110 c.p.

    concorrente morale o materiale nei reati; usato per inquadrare la partecipazione nei fatti contestati

  • art. 280-bis c.p.

    riguarda delitti con finalità di terrorismo o eversione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non abbia adeguatamente dimostrato l'idoneità concreta della condotta a realizzare la finalità terroristica

  • art. 270-sexies c.p.

    aggravante per finalità di terrorismo: la Corte richiama che per la sua integrazione è necessaria la concreta idoneità della condotta a creare panico, terrore o diffuso senso di insicurezza nella collettività e a colpire organi di vertice, valutata secondo la "natura e il contesto" dell'azione

  • art. 309 c.p.p.

    regola il riesame delle misure cautelari: il Tribunale del riesame ha competenza a rivalutare la misura, anche con diversa qualificazione giuridica

  • art. 357, comma 3 c.p.p.

    norma collegata al procedimento cautelare e al divieto di reformatio in peius richiamata dalle parti; la Corte però ha precisato che la riqualificazione non viola automaticamente tale divieto

  • art. 606 c.p.p.

    disciplinante i motivi di ricorso per cassazione; usata per inquadrare le censure proposte dal ricorrente

Massime di principio

  • Per configurare la finalità terroristica (art. 270-sexies) non basta l'intenzione politica o violenta: è necessaria la concreta idoneità della condotta a generare panico o un diffuso senso di insicurezza e ad incidere sulle scelte dello Stato; tale idoneità va valutata considerando la "natura e il contesto" dell'azione e con il paradigma della prognosi postuma.
  • Il giudice del riesame può confermare una misura cautelare anche riqualificando giuridicamente il fatto rispetto all'originaria imputazione, senza che ciò costituisca automaticamente una violazione del divieto di reformatio in peius, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
  • Quando si contesta l'aggravante terroristica è efficace dimostrare l'assenza di un concreto impatto intimidatorio sulla collettività (ad es. mancanza di pericolo reale o puramente potenziale non adeguatamente motivato), poiché la giurisprudenza richiede una valutazione rigorosa dell'idoneità materiale della condotta.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve esplicitare con chiarezza i nessi causali e le ragioni per ritenere che la condotta fosse concretamente idonea a produrre il presunto allarme sociale o pressione sugli organi dello Stato; carenze motivazionali su questo punto possono portare all'annullamento parziale e al rinvio.
  • L'esistenza di misure meno afflittive applicate ad altri coindagati può essere rilevante nella valutazione comparativa delle esigenze cautelari, ma non è di per sé sufficiente a escludere la custodia in carcere se sussistono gravi indizi e specifiche esigenze cautelari adeguatamente motivate.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe sollecitare valutazioni tecniche sul concreto potenziale danno dell'azione (es. natura degli ordigni, contesto urbano, eventuale rischio per terzi) e richiedere motivazioni puntuali affinché il giudice specifichi come la condotta possa aver avuto rilevanza terroristica.

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