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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34771/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011, poi ridotto in autotutela parziale, relativo ad alcuni immobili siti in Roma. La contribuente aveva impugnato l’atto e il primo giudice aveva riconosciuto l’esenzione ex art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 per gli immobili destinati ad abitazione dei membri della comunità religiosa, pur ritenendo dovuta la dichiarazione. In appello Roma Capitale ha visto rigettate le proprie doglianze; la CTR ha valorizzato la destinazione degli immobili all’ospitalità di pastori, famiglie, docenti e discenti, la gratuità dell’uso e la contiguità funzionale con la sede della facoltà e della biblioteca. Con il ricorso per cassazione l’ente impositore ha dedotto, da un lato, violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 4 del d.m. n. 2000 del 2012, sostenendo che la mera destinazione ad alloggio di appartenenti all’ente o a docenti e discenti non basta a integrare il presupposto dell’esenzione; dall’altro, violazione dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente posto a carico del Comune la prova contraria, mentre l’onere di provare i presupposti dell’agevolazione incombeva sulla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva accertato in modo puntuale e concreto se gli immobili fossero destinati esclusivamente all’alloggio di membri dell’ordine religioso, oppure anche ad attività didattica e di biblioteca, né se tale attività fosse svolta con modalità non commerciali. Inoltre, ha censurato l’impostazione della CTR, che aveva considerato sufficiente la mera allegazione della gratuità dell’ospitalità, invertendo di fatto l’onere probatorio. La Corte ha ribadito che, in tema di ICI, il requisito oggettivo dell’esenzione per immobili utilizzati per attività ricettiva senza modalità commerciali deve essere dimostrato dal contribuente, e che anche i fatti negativi, come la gratuità dell’ospitalità, possono essere provati mediante fatti positivi contrari o presunzioni. Ne è derivata la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992

    L’esenzione ICI va riconosciuta solo al ricorrere dei presupposti legali, da accertare in concreto; non basta la mera destinazione dell’immobile ad abitazione di appartenenti all’ente religioso o di soggetti collegati all’attività formativa.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente; la regola non si inverte per il solo fatto che si tratti di un fatto negativo, come la gratuità dell’ospitalità.

  • art. 4 del d.m. n. 2000 del 2012

    È richiamato dal ricorrente nel quadro dei requisiti per l’esenzione, ma la Corte decide principalmente sulla corretta applicazione dell’onere della prova e sull’accertamento in concreto.

  • art. 24 Cost.

    È evocato in relazione al principio per cui le regole probatorie non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di azione o difesa.

Massime di principio

  • In tema di esenzioni fiscali per immobili degli enti religiosi, la destinazione dell’immobile a finalità di ospitalità o formazione non è sufficiente di per sé: occorre accertare in concreto che l’utilizzo rientri nei presupposti normativi dell’agevolazione e, se richiesto, che l’attività sia svolta senza modalità commerciali.
  • L’onere di provare i fatti costitutivi del beneficio fiscale grava sul contribuente che lo invoca; il giudice non può fondare l’esenzione sulla sola mancata smentita da parte dell’ente impositore.
  • La prova di un fatto negativo, come la gratuità di un servizio o di un’ospitalità, può essere fornita mediante fatti positivi contrari o mediante presunzioni, ma resta fermo l’onere probatorio in capo alla parte che intende avvalersi del fatto.
  • Quando il bene presenta destinazioni funzionali diverse, il giudice deve verificare e motivare puntualmente quale porzione o quale attività sia effettivamente coperta dall’esenzione, evitando affermazioni generiche o cumulative.
  • In materia tributaria, la motivazione sulla spettanza di un’esenzione richiede un accertamento fattuale specifico, coerente con la disciplina legale e con il riparto dell’onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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