Cassazione Penale, Ordinanza n. 21272/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, in sede esecutiva, ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più reati in materia di stupefacenti, sostenendo che i diversi fatti, pur commessi in un arco temporale di circa cinque anni, sarebbero stati unificati da un medesimo disegno criminoso. La censura mirava a valorizzare l'omogeneità del bene giuridico tutelato e, soprattutto, la condizione di tossicodipendenza come fattore idoneo a spiegare l'unicità del programma criminoso. La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile perché diretto, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione di merito del compendio probatorio e perché le doglianze risultavano generiche o manifestamente infondate: il giudice dell'esecuzione aveva correttamente considerato la notevole distanza temporale tra i fatti, la presenza di ripetute carcerazioni come cesure del disegno criminoso e l'insufficienza della dedotta tossicodipendenza, non adeguatamente documentata per tutto il periodo e comunque incompatibile, secondo i precedenti accertamenti di cognizione, con l'idea che ogni episodio fosse mosso dalla necessità di procurarsi droga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando che le doglianze non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità perché volte a sollecitare apprezzamenti di merito e comunque manifestamente infondate o generiche. Ha confermato, in sostanza, la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva negato la continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. tra i reati contestati.
Norme richiamate
La continuazione richiede elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso; il mero dato dell'omogeneità del bene giuridico non basta, e il giudice può valorizzare il tempo intercorso tra i fatti, le cesure derivanti da carcerazioni e l'assenza di indici concreti di programmazione unitaria.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati non può fondarsi su un criterio automatico o su una sola circostanza, ma richiede la verifica complessiva di indici concreti e convergenti della preordinazione originaria dei fatti successivi.
- La distanza temporale elevata tra i reati, specie se intervallata da arresti o periodi di detenzione, costituisce un indice ostativo al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, salvo specifici elementi contrari.
- La tossicodipendenza può rilevare ai fini della continuazione solo se adeguatamente provata e se collegata causalmente ai singoli reati, senza che possa essere presunta in modo astratto o utilizzata come giustificazione generalizzata della serialità criminale.
- La detenzione subita tra i fatti può essere valutata come una cesura reale del progetto delittuoso e, in mancanza di elementi solidi di segno opposto, è ragionevole ritenere che interrompa la spinta criminosa precedente.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova lettura del materiale probatorio, quando la motivazione del giudice di merito sia non illogica e coerente.
Come è indicizzato
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