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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08993/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita avente ad oggetto un box facente parte di un fabbricato in Roma. Dopo una precedente pronuncia di cassazione con rinvio per omessa pronuncia sulla domanda di rilascio, la corte di appello, quale giudice di rinvio, ha condannato il promissario acquirente a restituire l'immobile alla società promissaria venditrice, rilevando che l'occupazione del box era rimasta senza titolo per effetto del giudicato interno sulla risoluzione del preliminare per colpa dell'acquirente. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto un solo motivo, denunciando la violazione degli artt. 139 e 392 c.p.c. e sostenendo la nullità dell'intero giudizio di rinvio per nullità o inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione. In particolare ha affermato che la notifica, eseguita ex art. 140 c.p.c. con plico non ritirato, era stata effettuata a un indirizzo diverso da quello della sua residenza effettiva, poiché egli si era trasferito altrove già nel 2015; ha inoltre richiamato una querela di falso proposta contro la relata di notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la società resistente aveva prodotto un certificato anagrafico rilasciato poco prima della notifica, dal quale risultava la residenza del destinatario all'indirizzo presso cui la riassunzione era stata notificata. Ha quindi affermato che la notificazione va eseguita nel luogo della residenza anagrafica del destinatario e non in quella effettiva, salvo che il notificante conosca quest'ultima o possa conoscerla con l'ordinaria diligenza, senza essere gravato da un obbligo di indagini. Il certificato storico prodotto dal ricorrente non è stato ritenuto decisivo, anche perché risultava la successiva cancellazione della residenza per irreperibilità. La Corte ha inoltre escluso rilievo alla dedotta querela di falso, sia perché non era provata compiutamente la pendenza del relativo giudizio, sia perché l'eventuale falsità della relata, se definitivamente accertata, potrebbe essere fatta valere solo come motivo di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la notificazione, ma non ritenuto violato poiché la notifica è stata eseguita nel luogo della residenza anagrafica risultante dagli atti

  • art. 140 c.p.c.

    la notificazione eseguita con tale modalità è stata considerata valida in presenza della residenza anagrafica del destinatario nel luogo di esecuzione

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudizio di rinvio; la censura sulla nullità della riassunzione è stata respinta

  • art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c.

    l'eventuale falsità della relata di notifica, se definitivamente accertata, può essere dedotta solo come motivo di revocazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto processuale va eseguita nel luogo della residenza anagrafica del destinatario; il notificante non è tenuto, in via ordinaria, a svolgere indagini per verificare un'eventuale residenza effettiva diversa, salvo che ne abbia conoscenza o possa conoscerla con l'ordinaria diligenza.
  • La prova di una precedente residenza diversa non è sufficiente a invalidare la notificazione se dagli atti anagrafici risulta che, al momento dell'invio, il destinatario era ancora iscritto in altro indirizzo oppure non era più censito presso quello indicato dal ricorrente.
  • L'eventuale falsità della relata di notificazione, ove accertata nella sede competente, non integra di per sé il vizio deducibile con il ricorso per cassazione, ma può assumere rilievo come motivo di revocazione.
  • Chi deduce la nullità del giudizio di rinvio per vizio della riassunzione deve fornire una prova rigorosa dell'irregolarità notificatoria e della sua incidenza effettiva sul contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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