Cassazione Penale, Sentenza n. 37282/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per manifesta illogicità della motivazione e carenza motivazionale. In particolare contestava la discrepanza tra il dubbio espresso dalla Corte territoriale circa l'effettivo utilizzo della carta carburante da parte dell'imputato e la conseguente affermazione della sua responsabilità, nonché l'incompatibilità temporale rilevata nelle registrazioni video relative all'episodio del 1.3.2013. Con secondo motivo chiedeva l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., censurando la genericità delle ragioni addotte dalla Corte per escluderla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che il reato si è estinto per prescrizione il 26.1.2021 e, in assenza di cause di non punibilità evidenti, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali. Ha comunque esaminato i motivi a causa della presenza della parte civile (art. 578 c.p.p.) e ha ritenuto il primo motivo assorbente e fondato: la motivazione della Corte d'Appello era manifestamente illogica, in particolare nella valutazione degli indizi e nella gestione del dubbio in rapporto al principio del oltre ogni ragionevole dubbio; perciò la decisione di merito non rispettava i criteri di valutazione probatoria elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accertamento dell'assenza di reato. Inoltre la sentenza impugnata è stata annullata anche agli effetti civili e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. e art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007
Norme richiamate nella imputazione originaria relative alla responsabilità e alla fattispecie contestata (uso indebito di carta carburante nell'ambito di condotte riconducibili al riciclaggio/valori aziendali)
Norma cui era stata riqualificata in parte l'imputazione in sede di merito; la Corte d'Appello ha assolto dall'articolo eccetto per l'episodio del 1.3.2013
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto che la difesa aveva invocato; la Corte d'Appello l'aveva esclusa con motivazione giudicata generica, ma la Cassazione ha assorbito la questione avendo ritenuto insufficiente la prova del reato
Riferimento usato dalla Cassazione per osservare l'assenza di cause evidenti di non punibilità che consentissero provvedimenti diversi; in ragione della prescrizione il provvedimento è stato annullato senza rinvio agli effetti penali
Norma che impone al giudice di Cassazione di delibare i motivi di ricorso quando è costituita parte civile, ragione per cui il Collegio ha esaminato i motivi nonostante l'estinzione del reato per prescrizione
Massime di principio
- La condanna penale deve fondarsi su prove che soddisfino il criterio della 'prova oltre ogni ragionevole dubbio'; non è ammissibile una motivazione che esprima contemporaneamente dubbi rilevanti e poi affermi la colpevolezza senza chiari elementi probatori.
- Nella valutazione della prova indiziaria il giudice deve esaminare preliminarmente la certezza e la valenza intrinseca di ciascun elemento e poi operare un esame globale: non è sufficiente una sommatoria atomistica di indizi.
- Discrepanze oggettive nelle registrazioni (es. incompatibilità temporale) devono essere affrontate e spiegate nella motivazione; la loro presenza può rendere insufficiente la prova e giustificare l'assoluzione.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) richiede una motivazione concreta da parte del giudice che spieghi l'assenza delle condizioni; tuttavia, se viene meno la prova del reato, la questione diventa assorbita.
- Se il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio agli effetti penali ma deve comunque decidere sugli aspetti richiesti (anche civili) se la parte civile è costituita; le questioni civili possono essere rinviate al giudice civile competente.
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