Cassazione Penale, Sentenza n. 38174/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che, pur avendo il Tribunale di primo grado dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati (art. 640‑bis c.p. e artt. 476, 482 c.p.), aveva riformato la pronuncia limitatamente agli effetti civili e dichiarato l'imputato responsabile ai fini civili, condannandolo al risarcimento e ad una provvisionale. Tre motivi principali: (1) errore nella determinazione della data di consumazione del reato di truffa con riguardo ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE) — secondo il ricorrente il reato si sarebbe consumato al più tardi nel gennaio 2016 (momento del riconoscimento/accredito dei TEE da parte del GSE) e non nel luglio 2017; (2) omissione da parte della Corte di appello di dichiarare la prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di secondo grado; (3) travisamento della prova e errata lettura dei documenti (RVC) prodotti dalla parte civile, rilevando che solo alcune RVC erano irregolari e che l'istruttoria positiva era terminata già nel giugno 2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: i TEE, pur essendo titoli negoziabili, determinano la consumazione del reato di truffa (e quindi la deminutio patrimonii dell'ente pubblico) nel momento in cui avviene la monetizzazione/effettiva percezione del controvalore (cioè l'erogazione/pagamento conseguente alla negoziazione), non già automaticamente al momento della mera emissione o dell'iscrizione sul conto; conseguentemente la Corte d'appello ha correttamente collocato la consumazione all'ultimo accredito/erogazione (luglio 2017) e ha applicato la regola della consumazione prolungata quando le erogazioni rateali sono riconducibili a un unico comportamento fraudolento, facendo decorrere la prescrizione dall'ultima rata. Il secondo motivo è infondato: l'appello della parte civile legittimava la Corte d'appello a delibare ex novo, ai soli effetti civili, anche se nel frattempo fosse intervenuta la prescrizione medio tempore; la Corte d'appello non era obbligata a dichiarare la prescrizione maturata durante il giudizio d'appello. Il terzo motivo è essenzialmente ripetitivo del primo e quindi infondato. Esito processuale: ricorso rigettato; ricorrente condannato al pagamento delle spese di cassazione; domanda di liquidazione delle spese per la fase di cassazione non accolta per la parte civile che non comparve alla udienza pubblica.
Norme richiamate
La Corte ha considerato il reato speciale di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche alla luce del principio che il profitto illecito e la relativa lesione patrimoniale si realizzano con la concreta deminutio patrimonii; applicato al caso dei TEE, la consumazione è individuata nel momento della monetizzazione/erogazione effettiva.
Norme richiamate in relazione ai reati ascritti; la decisione sulla prescrizione e sugli effetti civili è stata presa tenendo conto della configurazione fattuale degli illeciti indicati.
Decreti ministeriali istitutivi/disciplinari dei TEE (D.M. 20/07/2004; DD.MM. 28/12/2012 e 11/01/2017)
Richiamati per ricostruire la disciplina dei Titoli di Efficienza Energetica (fasi di progetto, monitoraggio, certificazione, emissione e durata utile), e per qualificare la natura giuridica dei TEE ai fini della consumazione del reato.
Delibera ARERA 14/02/2013 (regole del mercato TEE/GME)
Utilizzata per descrivere le regole di emissione, registrazione, trasferimento e monetizzazione dei TEE sul mercato gestito dal GME, elementi utili a stabilire quando si verifica l'effettiva lesione patrimoniale dell'ente erogante.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla estensione della motivazione del ricorso e alla esposizione dei motivi nei termini necessari per la decisione.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.2, sent. n. 11136/2020; Sez.2, n. 6470/1995; Sez.2, n. 27950/2008; altre pronunce recenti su consumazione e credito/bonus fiscali)
La Corte ha richiamato e distinto precedenti: pur esistendo pronunce che valorizzano l'emissione quale momento di vantaggio patrimoniale per il titolare, la Corte ha confermato il principio più consolidato secondo cui il danno patrimoniale effettivo e quindi la consumazione si verificano con l'adempimento/monetizzazione; ha inoltre richiamato la giurisprudenza che definisce la figura della consumazione prolungata per erogazioni rateali riconducibili a un unico comportamento fraudolento.
Massime di principio
- Quando l'oggetto della truffa sono titoli negoziabili (es. TEE), non basta l'emissione o l'iscrizione sul conto per affermare la consumazione: la consumazione rilevante è quella che determina la concreta deminutio patrimonii dell'ente erogante, normalmente coincidente con la monetizzazione/effettivo pagamento.
- Per erogazioni pubbliche corrisposte in più rate o periodicamente, occorre distinguere: se le erogazioni successive derivano da un unico comportamento fraudolento si configura una consumazione prolungata e la prescrizione decorre dall'ultima erogazione; se invece per ottenere ogni erogazione sono necessari nuovi atti fraudolenti, si configurano reati autonomi e la prescrizione decorre per ciascun fatto.
- L'appello proposto dalla parte civile contro una sentenza che abbia dichiarato la prescrizione consente al giudice d'appello di riesaminare la responsabilità e di pronunciarsi sui capi civili anche se nel frattempo è maturata la prescrizione; la maturazione medio tempore della prescrizione non esclude la valutazione civile demandata dall'appello della parte civile.
- Le statuizioni relative a provvisionali in sede penale hanno carattere discrezionale e delibativo: la loro concessione e quantificazione sono in linea di massima insuscettibili di sindacato in sede di cassazione.
- Nella valutazione delle prove documentali riguardanti procedimenti amministrativi/di riconoscimento di titoli si deve ricostruire attentamente la catena degli eventi amministrativi (istruttoria, emissione, registrazione, negoziazione, pagamento) per stabilire il momento in cui si è verificata la effettiva lesione patrimoniale.
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