Cassazione Penale, Ordinanza n. 02558/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità deriva dalla mancata specificità del motivo di impugnazione, che non si confronta con le ragioni poste a base del diniego dell'affidamento in prova.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova. La Corte rileva però che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità e non si confronta con la reale ratio del provvedimento impugnato. Il giudice di sorveglianza aveva negato la misura valorizzando tre profili: la commissione di nuovi reati dopo una precedente espiazione in affidamento in prova, indice del fatto che quella misura non aveva neutralizzato la pericolosità; la mancata presa in carico in modo serio e risolutivo della dipendenza da alcool; la mancata attivazione di un percorso specialistico rivolto agli autori di reati di violenza alla persona. Il ricorso, secondo la Corte, non prende posizione su tali argomenti e quindi non è conferente rispetto al percorso logico della decisione impugnata.
Norme richiamate
la richiesta riguardava l'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa la cui concessione può essere negata quando gli elementi valutati dal giudice di sorveglianza non depongono per il venir meno della pericolosità sociale
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici o non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione effettiva del provvedimento impugnato; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Nel giudizio relativo all'affidamento in prova, il giudice di sorveglianza può valorizzare, ai fini della prognosi sulla meritevolezza della misura, la reiterazione di reati dopo precedenti benefici, la perdurante problematica di dipendenza e l'assenza di un serio percorso trattamentale.
- La commissione di nuovi reati dopo una precedente esecuzione in affidamento in prova è indice significativo del fatto che la misura non ha neutralizzato la pericolosità del condannato.
- La mancata presa in carico della dipendenza da alcool e l'assenza di un percorso specialistico per il trattamento della devianza costituiscono elementi ostativi alla concessione di misure alternative quando incidono sulla prognosi di recupero.
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