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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23222/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza per due motivi: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria (sosteneva di essersi allontanata prima dell'uso della violenza del concorrente e quindi di non essere punibile ai sensi dell'art.56, comma terzo c.p.); 2) violazione di legge con riferimento all'art.541 c.p.p., in quanto la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile in appello sarebbe erronea perché la parte civile aveva esercitato l'azione civile solo nei confronti del coimputato e non si era costituita nei confronti della ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: sul primo motivo (desistenza) ha rigettato la censura, confermando che per beneficiare della desistenza volontaria nel reato plurisoggettivo è necessario un "quid pluris" consistente nell'annullamento del contributo fornito alla realizzazione collettiva del reato e nell'eliminazione delle conseguenze già prodotte; la semplice uscita dal supermercato dopo aver partecipato alla sottrazione non integra tale requisito. Sul secondo motivo ha invece accolto la doglianza: ha annullato senza rinvio la statuizione che condannava la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado di appello, perché la parte civile non si era costituita nei confronti della ricorrente e la condanna in tal senso era in violazione dell'art.541 c.p.p. Per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (desistenza)

    art. 56, comma terzo cod. pen.

    La Corte interpreta che, nel caso di reato tentato e concorso di più soggetti, la desistenza volontaria richiede non solo l'interruzione dell'azione personale ma anche un "quid pluris": l'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e l'eliminazione delle conseguenze già prodotte; la mera astensione dal proseguire non è sufficiente se la partecipazione precedente ha già fornito un contributo rilevante.

  • art. 628 cod. pen.

    artt. 56 e 628, comma secondo cod. pen. (contestazione del reato: rapina tentata)

    Il fatto è stato qualificato come rapina tentata. La sentenza applica la disciplina del tentativo e del concorso nel reato in relazione alla qualificazione come rapina (violenza prevista come sviluppo prevedibile del piano criminoso).

  • art. 116 cod. pen. (attenuanti)

    art. 116, comma secondo cod. pen. (attenuante già riconosciuta in precedenza)

    La Corte territoriale aveva riconosciuto un'attenuante che tuttavia non è risultata idonea a far ritenere la non punibilità per desistenza, in mancanza del "quid pluris" richiesto.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    La norma disciplina le spese processuali in caso di impugnazione: la Corte ha ritenuto che non possa essere imposta a una ricorrente la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di appello se la parte civile non si era costituita nei suoi confronti; pertanto la condanna alle spese in appello nei confronti della ricorrente è stata annullata.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez.2, n.22503 del 24/4/2019, Calabrò, Rv. 275421

    Richiamata come principio consolidato: nel reato tentato in concorso, la desistenza volontaria del singolo concorrente richiede un comportamento che annulli il contributo dato alla realizzazione collettiva e elimini le conseguenze già prodotte; semplice ritiro non basta.

Massime di principio

  • Nel reato tentato commesso da più soggetti, per ottenere il beneficio della desistenza volontaria il singolo concorrente deve fare più che limitarsi a interrompere la propria azione: è necessario un "quid pluris" che annulli il proprio contributo al fatto collettivo e rimuova le conseguenze già prodotte.
  • La mera uscita dal luogo del reato dopo aver partecipato a una fase preparatoria (es. sottrazione di beni) non costituisce desistenza se tale partecipazione ha contribuito in modo rilevante al progetto criminoso e l'uso della violenza era uno sviluppo prevedibile.
  • Quando una parte civile non si è costituita nei confronti di un determinato imputato in un grado di giudizio, il giudice non può poi condannare quell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per quel grado; in tal caso la statuizione sulle spese deve essere annullata.
  • In impugnazione è fondamentale verificare con precisione contro chi è stata esercitata l'azione civile: la responsabilità per le spese processuali segue la concreta costituzione in giudizio della parte civile.
  • Nel predisporre una strategia difensiva in casi di concorso in reato, occorre documentare atti concreti di 'annullamento' del contributo (es. sforzi per recuperare il bene, impedire l'azione altrui, comunicare e collaborare con le autorità) se si intende invocare la desistenza volontaria.

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