Sentenza del 20/03/2023 n. 1535 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - Contributi consortili - Piano di ripartizione - Approvazione del Comune - Necessita' - Ruolo di contribuzione - Esattore comunale - Riscossione - Legittimità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per una "quota consortile" (Euro 234,14) per vizi di notifica, vizi nella procedura di formazione dei ruoli, e difetto di legittimazione dell'ente impositore; censura dell'erronea applicazione/interpretazione dell'art. 7, comma 1, del D.Lgt. n. 1446/1918 in ordine all'approvazione dei ruoli e al ruolo del Comune nell'approvazione del piano di ripartizione.
La decisione
L'appello è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva inesorabilmente le stesse doglianze già oggetto del ricorso di primo grado e non ha direttamente attaccato la motivazione della sentenza impugnata; nel merito, comunque, la Corte ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo e la procedura di riscossione: l'atto è stato regolarmente sottoscritto dal Presidente del Consorzio quale legale rappresentante; trattandosi di un consorzio di natura obbligatoria il Comune doveva approvare solo inizialmente il piano di ripartizione (atto presupposto) e non i singoli ruoli annuali; la pubblicazione/trasmissione dei documenti è stata dimostrata dal Consorzio (invio annuale di bilancio di previsione, piano di riparto e ruolo al Comune di Ardea). L'appello è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 200,00.
Norme richiamate
art. 7, primo comma, d.lgt. n. 1446/1918
"I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale, tenuto conto delle modificazioni disposte dalla Giunta provinciale amministrativa. Detti ruoli sono pubblicati per la durata di quindici giorni e resi esecutivi dal prefetto e l'esattore comunale è tenuto alla riscossione con lo stesso aggio che gli spetta per le imposte"
Per i consorzi di natura obbligatoria il Comune approva il piano di ripartizione iniziale, che è atto presupposto per il calcolo delle quote; i ruoli annuali non richiedono una nuova approvazione comunale ma devono essere coerenti con il piano approvato e sottoposti alle formalità di pubblicazione/trasmissione previste. L'iscrizione a ruolo e la riscossione da parte dell'esattore incaricato sono legittime se sussistono tali presupposti.
Massime di principio
- Per consorzi di natura obbligatoria il Comune approva il piano di ripartizione iniziale e non è tenuto ad approvare ciascun ruolo annuale; il piano funge da atto presupposto per i ruoli.
- I ruoli annuali possono essere iscritti e riscossi se sono conformi al piano di ripartizione approvato e se sono state rispettate le formalità di pubblicazione/trasmissione richieste dalla normativa.
- La regolare sottoscrizione dell'atto di accertamento/iscrizione a ruolo da parte del legale rappresentante del consorzio rende valida la notificazione/azione di riscossione, salvo prova contraria da parte del contribuente.
- La prova della pubblicazione o dell'invio al Comune (es. invio annuale di bilancio, piano di riparto e ruolo) può soddisfare i requisiti formali richiesti dall'art. 7 e giustificare la legittimità della riscossione.
- Gli appelli che si limitano a reiterare le stesse doglianze già svolte in primo grado possono essere dichiarati inammissibili; è necessario contestare direttamente la motivazione della sentenza impugnata o apportare elementi nuovi.
- Chi contesta la legittimità del ruolo deve fornire elementi probatori specifici relativi a vizi formali o sostanziali (es. mancata approvazione iniziale del piano, mancata pubblicazione, irregolarità nella firma/legittimazione) per vedere accolta l'eccezione.
Testo integrale
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