Cassazione Penale, Sentenza n. 17533/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva prosciolto l'imputata per il reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 c.p.) per difetto di querela a seguito della modifica normativa (d.lgs. n.150/2022), e che aveva impedito al pubblico ministero di formulare in udienza la contestazione suppletiva della circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio (art. 625, n.7 c.p.), la quale avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Procuratore Generale denunciava violazione di legge sostenendo che la contestazione suppletiva è potere esclusivo del pubblico ministero e non richiede autorizzazione giudiziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la contestazione suppletiva della circostanza aggravante rientra nel potere esclusivo del pubblico ministero e può essere effettuata anche in udienza prima del dibattimento sulla base degli atti delle indagini preliminari, senza necessità di autorizzazione del giudice. Ha inoltre stabilito che, quando la contestazione suppletiva introduce un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, il giudice non può dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela: la contestazione ha efficacia tale da eliminare l'ostacolo processuale e consentire il prosieguo dell'azione penale. Di conseguenza la pronuncia di proscioglimento del Tribunale è stata annullata e gli atti sono stati rimessi al Tribunale di Siracusa per il prosieguo conforme.
Norme richiamate
Regola sull'immediata pronuncia di proscioglimento per cause di non punibilità e sulla prevalenza di tali cause; la Corte ha distinto la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela da altre cause estintive, ritenendo che non debba precludere l'efficacia della contestazione suppletiva quando questa elimina l'ostacolo processuale nel momento della decisione.
Norme sostanziali sul furto e sulle aggravanti; la modifica di art. 624 (d.lgs. n.150/2022) ha reso il furto in molti casi procedibile a querela, salvo talune aggravanti (art.625) che mantengono la procedibilità d'ufficio.
Aggravante relativa al fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio; se contestata validamente rende il reato procedibile d'ufficio nonostante la regola generale di procedibilità a querela.
art. 2, lett. i) d.lgs. 10/10/2022 n.150
Norma che ha modificato il regime di procedibilità dell'art.624 c.p. (Riforma Cartabia e regime transitorio), introducendo la procedibilità a querela per il furto con le eccezioni richiamate; la Corte ha applicato la disciplina anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore, secondo il regime transitorio.
Disposizione transitoria che fissa il decorso del termine per la presentazione della querela per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella; rilevante per valutare il termine trimestrale a favore della persona offesa.
art. 516, 517, 518 cod. proc. pen.
Disciplina delle modifiche dell'imputazione e della contestazione suppletiva: l'art.517 riconosce al pubblico ministero il potere di contestare circostanze aggravanti non indicate nell'atto introduttivo; la Corte ha ribadito che tale potere è esclusivo del PM e non richiede autorizzazione giudiziale.
art. 554-bis cod. proc. pen. (novellato dalla riforma Cartabia)
Norma che consente la contestazione suppletiva in limine litis e rafforza il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato; la Corte ha richiamato tale norma come espressione della scelta legislativa di consentire la sistemazione dell'imputazione anche all'inizio del processo.
Sentenza Sez. U n. 49935/2023 (Domingo) e altra giurisprudenza citata
Precedenti delle Sezioni Unite che trattano il rapporto tra contestazione suppletiva e cause di estinzione/improcedibilità; la Corte ha valutato tali precedenti distinguendo il caso attuale e riconoscendo efficacia alla contestazione suppletiva anche quando la causa di improcedibilità si è virtualmente maturata.
Massime di principio
- La contestazione suppletiva di una circostanza aggravante è potere esclusivo del pubblico ministero e può essere esercitata in udienza, prima del dibattimento, senza autorizzazione giudiziale.
- Se la contestazione suppletiva introduce un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, il giudice non deve dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela se, al momento della decisione, l'aggravante è stata validamente contestata.
- La nuova disciplina di procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n.150/2022 si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore secondo il regime transitorio; ciò non impedisce al pubblico ministero di intervenire con la contestazione suppletiva per ripristinare la procedibilità d'ufficio quando possibile.
- La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela non deve essere applicata 'automatisticamente' se interventi processuali legittimi (come la contestazione suppletiva) rendono l'azione penale procedibile al momento della decisione, in coerenza con i principi di obbligatorietà dell'azione penale e di parità tra le parti.
- Distinguere sempre tra cause di estinzione sostanziale (es. prescrizione) e cause processuali di improcedibilità: queste ultime possono averne effetti diversi sul prosieguo del processo quando sussistono strumenti processuali che modificano il capo di imputazione prima della pronuncia.
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