Cassazione Civile, Ordinanza n. 00409/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale. Nei giudizi di merito è stato accertato che la società aveva limitato la platea dei licenziabili al solo settore/area di esubero, senza estendere la comparazione ai dipendenti di altre sedi che avessero professionalità equivalenti e senza indicare in modo adeguato, nella comunicazione di apertura ex art. 4 l. n. 223/1991, le ragioni di tale delimitazione e dell’omessa comparazione territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto che tale condotta integrasse una violazione sostanziale dei criteri di scelta, con conseguente tutela reintegratoria. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991 e dell’art. 41 Cost., sostenendo che la limitazione della platea ai soli addetti del settore in esubero fosse giustificata da esigenze organizzative e dalla diversa localizzazione geografica delle sedi; (2) violazione dell’art. 5 l. n. 223/1991, assumendo che i criteri di scelta fossero stati correttamente individuati in relazione alle esigenze tecnico-produttive e al carattere non fungibile dei profili interessati; (3) violazione degli artt. 18, commi 4, 5 e 7, l. n. 300/1970, degli artt. 4, 5 e 17 l. n. 223/1991 e dell’art. 100 c.p.c., censurando la scelta della tutela reintegratoria anziché meramente risarcitoria e sostenendo che si trattasse, al più, di un vizio formale della procedura; (4) violazione dell’art. 5, terzo comma, l. n. 223/1991, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., per la ritenuta disparità di trattamento tra licenziamento collettivo e licenziamenti plurimi individuali per riduzione di personale. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure: ha ritenuto legittimo, in astratto, che le esigenze tecnico-produttive possano delimitare la platea dei licenziabili, ma ha affermato che tale delimitazione deve essere specificamente indicata e giustificata nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991, con onere del datore di provare sia le ragioni della scelta, sia la non fungibilità delle mansioni, sia l’impossibilità di comparare lavoratori di altre sedi equivalenti; ha inoltre ribadito che la mancata estensione della comparazione a dipendenti di altre unità produttive non può essere giustificata solo dall’aggravio organizzativo del trasferimento. Ha quindi confermato che la violazione dei criteri di scelta comporta la tutela reintegratoria, mentre la mera difformità della comunicazione dal modello legale integra una violazione procedurale diversa e qui non ricorrente. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo nella parte in cui mirava solo a sollecitare il sindacato di costituzionalità, e comunque ne ha affermato la manifesta infondatezza. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della società alle spese e con l’ulteriore statuizione sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato al lavoratore. È stato ribadito che la delimitazione della platea dei licenziabili a una sola unità/sede è consentita solo se la relativa scelta sia puntualmente esplicitata nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 e sia sorretta da esigenze organizzative e tecnico-produttive adeguatamente provate, con comparazione anche rispetto a lavoratori di altre sedi dotati di professionalità equivalente, ove fungibili. La violazione così accertata è stata qualificata come violazione dei criteri di scelta, sanzionata con tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, come novellato. La questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente è stata ritenuta inammissibile nella forma dedotta e comunque manifestamente infondata. La società è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve indicare in modo specifico le ragioni che limitano la platea dei licenziandi a una determinata unità o settore e le ragioni dell’eventuale mancato trasferimento o della mancata comparazione con altre sedi.
Le esigenze tecnico-produttive e organizzative possono incidere sulla selezione dei lavoratori da licenziare, ma la scelta deve restare coerente con i criteri legali, deve essere provata dal datore di lavoro e, se violata, comporta la tutela reintegratoria; la disciplina del licenziamento collettivo resta distinta da quella dei licenziamenti individuali.
Richiamato per il coordinamento con la tutela prevista in caso di violazione dei criteri di scelta nella procedura collettiva.
quarto, quinto e settimo comma
La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi è sanzionata con la tutela reintegratoria; la distinzione tra violazione sostanziale e violazione meramente procedurale è decisiva per il tipo di tutela applicabile.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non consente una delimitazione unilaterale e non motivata della platea dei licenziabili, in contrasto con la procedura e i criteri legali.
art. 3 Cost.
La dedotta disparità di trattamento tra licenziamento collettivo e licenziamenti plurimi individuali è stata ritenuta non irragionevole, trattandosi di discipline eterogenee.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla questione di costituzionalità, ritenuta non fondata.
La censura sulla mancanza di interesse ad agire è stata disattesa, essendo stata accertata una violazione concreta dei criteri di scelta.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio con memoria delle parti.
Usato per ribadire principi già affermati in precedenti conformi, richiamati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Prevista la statuizione sul raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la delimitazione della platea dei lavoratori interessati a una sola unità produttiva o a un solo settore è legittima solo se risulta specificamente indicata nella comunicazione di apertura della procedura e sorretta da esigenze organizzative e tecnico-produttive adeguatamente esplicitate e provate.
- La comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 deve consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni dell’esubero e i lavoratori concretamente espulsi; la genericità della comunicazione o la mancata indicazione delle ragioni della delimitazione determinano l’illegittimità del licenziamento.
- Nel licenziamento collettivo il datore di lavoro ha l’onere di provare non solo le ragioni del più ristretto ambito di scelta, ma anche che i lavoratori prescelti non svolgessero mansioni fungibili con quelle di dipendenti di altre unità produttive comparabili.
- Il fatto che la permanenza in servizio di un lavoratore della sede soppressa richieda un trasferimento in altra sede, con maggiori costi o interferenze organizzative, non è di per sé parametro idoneo a escludere la comparazione con lavoratori di altre unità produttive, se tali costi non sono contemplati dai criteri legali.
- La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo integra una violazione sostanziale e dà luogo alla tutela reintegratoria; la mera difformità formale della comunicazione dal modello legale integra invece una diversa violazione procedurale.
- La questione di legittimità costituzionale dedotta in cassazione non può essere utilizzata come autonomo vizio del provvedimento impugnato, ma solo come sollecitazione alla rimessione al giudice delle leggi se rilevante e non manifestamente infondata.
- La disciplina del licenziamento collettivo resta autonoma e non è sovrapponibile a quella dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, sicché il diverso regime di tutele non è di per sé irragionevole.
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