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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04933/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi dovuti alla gestione agricola per gli anni 2004, 2005 e 2007. La cooperativa sosteneva che, ai fini del calcolo della base contributiva, dovesse considerarsi il contratto collettivo nazionale applicabile e non il diverso contratto/accordo territoriale valorizzato dalla corte d'appello. Con un unico motivo di ricorso in cassazione denunciava violazione dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 338 del 1989, convertito nella l. n. 389 del 1989, e dell'art. 113 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse errato nel non dare prevalenza al contratto collettivo nazionale ai fini del minimale contributivo. La Corte osserva anche, in via preliminare, che il ricorso avrebbe presentato profili di inammissibilità per mancata produzione dei contratti collettivi e omessa trascrizione delle clausole rilevanti, ma decide comunque nel merito ritenendo il motivo infondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'impostazione secondo cui, ai fini dell'art. 1 d.l. n. 338 del 1989, la base di calcolo dei contributi è la retribuzione risultante dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale; tuttavia, se la retribuzione prevista dal contratto individuale o da altri accordi sindacali è superiore al minimo del contratto collettivo nazionale, la contribuzione va parametrata a quella superiore. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la soluzione della corte territoriale. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338

    convertito nella l. 7 dicembre 1989, n. 389

    La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali è il minimale contributivo desumibile dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; se però accordi sindacali o contratto individuale prevedono una retribuzione superiore, la contribuzione va calcolata su quest'ultima.

  • l. 7 dicembre 1989, n. 389

    Legge di conversione del d.l. n. 338 del 1989, richiamata per la disciplina del minimale contributivo.

  • art. 113 c.p.c.

    Norma invocata dal ricorrente come parametro della violazione di legge denunciata, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del minimale contributivo previsto dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, la base imponibile va individuata nella retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, che fungono da parametro legale di riferimento.
  • Se, tuttavia, la disciplina derivante da contratto individuale o da altri accordi collettivi prevede una retribuzione superiore a quella minima stabilita dal contratto collettivo nazionale applicabile, la contribuzione previdenziale deve essere calcolata sulla retribuzione più elevata.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci violazione di norme collettive rilevanti ai fini del minimale contributivo, la mancata produzione dei contratti e la mancata trascrizione delle clausole decisive possono integrare profili di inammissibilità o comunque indebolire radicalmente la censura.
  • Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite e può essere tenuto al raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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