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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03335/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia originava da una cartella di pagamento relativa a ICI. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e aveva compensato integralmente le spese, richiamando il mancato accertamento della vicenda sottesa alla lite. In appello, proposto dal contribuente limitatamente al regolamento delle spese, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato la statuizione sulle spese, ritenendo insussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione e condannando l’Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento di euro 500 per il primo grado e euro 500 per il secondo grado. Il ricorso per cassazione è stato affidato a un solo motivo, con cui il contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018, delle tabelle 1-2 allegate e dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la liquidazione fosse stata effettuata in modo omnicomprensivo e non distinto per fasi, oltre che in misura inferiore ai parametri minimi. L’intimata Agenzia non si è costituita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che è erronea, oltre che lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale, una liquidazione delle spese processuali omnicomprensiva, unitaria e non specifica, priva di indicazione delle singole voci liquidate. Ha richiamato giurisprudenza costante secondo cui la liquidazione deve essere articolata in modo da consentire alla parte di verificare il rispetto delle tabelle e dei limiti tariffari e di denunciare eventuali specifiche violazioni. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel liquidare le spese processuali il giudice deve indicare in modo specifico le singole voci considerate, così da consentire il controllo della conformità ai parametri applicabili.
  • È censurabile in cassazione la liquidazione delle spese fatta in modo globale e indistinto, perché non permette alla parte di verificare il rispetto dei minimi e massimi tariffari.
  • Nel processo tributario la condanna alle spese deve essere motivata e quantificata secondo criteri trasparenti, non potendo risolversi in una somma omnicomprensiva priva di articolazione per fasi o voci.
  • Quando il giudice liquida le spese oltre o al di sotto dei parametri, la motivazione deve rendere possibile l’accertamento della corrispondenza tra importi liquidati e tariffe applicabili.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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