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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03909/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita nel 2007 nei confronti di una società di leasing, nell'ambito della quale l'Amministrazione ritenne che alcuni contratti di sale and lease back fossero stati utilizzati in modo distorto per mascherare un contratto di mutuo/finanziamento, con conseguente diverso trattamento ai fini IVA. Sulla base di tale ricostruzione fu emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l'anno 2007, con recupero di IVA e irrogazione di sanzioni. La contribuente impugnò l'atto e il giudice di merito accolse il ricorso, ritenendo che nell'operazione fossero presenti gli elementi tipici del sale and lease back e che si trattasse di una forma negoziale lecita. Avverso la sentenza di secondo grado la società propose ricorso per cassazione con un motivo, mentre l'Agenzia resistette con controricorso. Successivamente, però, la ricorrente aderì alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 196 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, versando quanto dovuto; notificò altresì la rinuncia al ricorso alla controparte, che non svolse osservazioni.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione alla procedura di definizione agevolata e del pagamento effettuato dalla contribuente, ritenendo così effettivamente definita la lite. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e, per conseguenza, l'estinzione del processo di legittimità. Ha inoltre posto le spese del giudizio di cassazione a carico di chi le ha anticipate e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 196 del 2016

    L'adesione del contribuente e il pagamento del dovuto determinano l'effettiva definizione della lite e consentono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • l. n. 225 del 2016

    conversione del d.l. n. 196 del 2016

    La legge di conversione è richiamata quale base normativa della definizione agevolata utilizzata dalla parte ricorrente.

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere

    La norma è letta come espressione di un principio generale: quando la lite tributaria è definita per legge o sopravviene la cessazione della materia del contendere, il processo si estingue.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e provvede al pagamento integrale di quanto dovuto, la controversia tributaria deve considerarsi definita e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con estinzione del processo.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestivamente notificata e depositata, non richiede l'adesione della parte intimata ed è di per sé idonea a determinare l'estinzione del giudizio tra le parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura eccezionale e non può essere applicato in via estensiva o analogica a fattispecie diverse da quelle tassativamente previste dalla legge, tra le quali non rientra la rinuncia al ricorso per cassazione.
  • In presenza di definizione agevolata della lite, le spese del giudizio di legittimità seguono la regola generale e restano a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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