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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22912/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per: mancata completa rinnovazione dell'istruttoria (in particolare mancata escussione del teste Paolo Pietrarota ritenuto decisivo); contestata ammissione e modalità della controprova (teste Saverio Ugolini) e presunta violazione del diritto di difesa/contraddittorio; carenza della motivazione rafforzata richiesta per la riforma di un'assoluzione; omessa assunzione di prova decisiva e non valutazione di dichiarazioni ritenute favorevoli alla buona fede dell'imputata; vizio relativo alla condizione di procedibilità del reato di truffa e al riconoscimento del risarcimento e della provvisionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Rossetti. Ha ritenuto infondate tutte le censure: la mancata escussione del dott. Pietrarota era superflua rispetto ai fatti (i prelievi e l'uso della carta sono avvenuti dopo il decesso del titolare); la controprova è stata legittimamente ammessa e limitata ai nuovi fatti ai sensi dell'art. 495 c.2 c.p.p.; non sussiste vizio di motivazione rafforzata perché la Corte d'appello ha esposto e confutato le ragioni dell'assoluzione di primo grado e motivato la diversa valutazione circa la mancata buona fede dell'imputata; la condizione di procedibilità per la truffa risultava garantita dalla querela presentata da Luigi Kramer; la decisione sulla provvisionale è rimasta insindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato, la ricorrente condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in Euro 5.000).

Norme richiamate

  • art. 495 c.2 cod. proc. pen.

    Consente che, in caso di rinnovazione dell'istruttoria, la controprova sia ammessa limitatamente ai nuovi fatti emersi con il nuovo esame; la Corte ha applicato tale limite ammettendo il teste Ugolini solo sui fatti rinnovati.

  • art. 603 c.3-bis cod. proc. pen.

    Imposta l'onere di motivazione rafforzata quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione: la decisione di merito deve tenere conto del superamento del dubbio ragionevole. La Corte ha ritenuto adempiuto tale obbligo spiegando i passaggi che giustificano il diverso apprezzamento probatorio.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa e l'interesse offeso; la Corte ha valutato che la querela presentata dall'erede (Luigi Kramer) garantiva la procedibilità e che il danno patrimoniale derivante dai prelievi e dall'uso della carta giustificava il risarcimento.

  • art. 606 c.1 lett. d) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di cassazione sulle modalità di assunzione della prova: l'inosservanza delle modalità non può essere denunciata come mancata assunzione di prova decisiva quando la censura sia generica; la Corte ha richiamato il principio per escludere il vizio relativo alle domande non fatte al teste.

Massime di principio

  • La Corte d'appello non è obbligata a rinnovare integralmente tutte le prove quando quelle omesse non risultano decisive rispetto ai nuovi fatti su cui si fonda la riforma; va valutata la rilevanza concreta della prova richiesta rispetto alla decisione impugnata.
  • Le richieste di controprova in sede di rinnovazione sono ammissibili ma possono essere limitate ai soli "nuovi fatti" emersi con il nuovo esame (art. 495 c.2 c.p.p.); la difesa deve specificare il nesso tra la prova richiesta e il pregiudizio subito se non ammessa.
  • Quando la Corte d'appello rovescia una assoluzione, occorre motivazione più forte che dia conto del superamento del dubbio ragionevole e confuti i principali argomenti della decisione di primo grado; però la sindacabilità in Cassazione richiede che la censura indichi concretamente le lacune e il loro effetto sulla decisione.
  • La contestazione per mancata assunzione di "prova decisiva" in Cassazione è valutata severamente: bisogna dimostrare che la prova, se acquisita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione (non sono sufficienti affermazioni generiche).
  • La condizione di procedibilità per reati che richiedono querela è soddisfatta dalla querela dell'erede se presente negli atti; il riconoscimento del danno patrimoniale per prelievi illeciti giustifica la condanna al risarcimento e la provvisionale, la cui determinazione in sede penale è spesso insindacabile in Cassazione.
  • Le questioni sulla quantificazione della provvisionale e sulla misura del danno patrimoniale sono principalmente di merito e saranno riconsiderate solo in sede civile; la Cassazione tende a non sindacare discrezionalità della valutazione di merito salvo vizi motivazionali gravi.

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