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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07377/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla garante di una società titolare di conto corrente bancario affidato, per ottenere il ricalcolo del saldo e la revoca del decreto fondato sul saldo esposto dalla banca. La parte opponente contestava plurimi addebiti: interessi passivi usurari, commissioni di massimo scoperto non pattuite o oltre soglia, anatocismo, valute errate, spese e competenze non dovute perché fondate su clausole nulle. Il tribunale accolse solo in parte l’opposizione, escludendo la nullità della fideiussione e del contratto di affidamento, dichiarando prescritte le rimesse anteriori al decennio e ricalcolando il saldo, ma ritenendo legittima la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 2000 in ragione dell’adeguamento alla delibera CICR e della mancata prova del peggioramento delle condizioni; la corte d’appello confermò e dichiarò inammissibile l’appello incidentale della cessionaria. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 1283 c.c. e degli artt. 112 c.p.c. e 360 n. 3 c.p.c., perché la corte territoriale aveva ritenuto sanata o comunque legittimata la capitalizzazione trimestrale, nonostante il contratto fosse anteriore alla delibera CICR e la nullità delle clausole anatocistiche antecedenti rendesse inapplicabile il meccanismo di comparazione dell’art. 7 della delibera, con necessità di una nuova pattuizione espressa o approvazione specifica del correntista; con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo l’inammissibilità o genericità dell’eccezione di prescrizione della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, per i contratti di conto corrente conclusi prima della delibera CICR 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche anteriori sono radicalmente nulle per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999; ne consegue che il giudizio di comparazione previsto dall’art. 7, comma 2, della delibera non è praticabile, poiché le condizioni precedenti devono considerarsi tamquam non esset. Per introdurre validamente una nuova capitalizzazione degli interessi occorre dunque una espressa nuova pattuizione nel rispetto dell’art. 2 della delibera, non essendo sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’adeguamento contrattuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto indicato. Il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto infondato, perché la banca aveva assolto al minimo allegatorio richiesto per l’eccezione, consistente nell’invocare l’inerzia del titolare del diritto e nel dichiarare di volerne profittare.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    La capitalizzazione periodica degli interessi debitori è vietata in assenza di una valida pattuizione conforme alla disciplina applicabile; per i contratti anteriori alla delibera CICR 2000 le clausole anatocistiche risultano nulle.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale di legittimità invocata per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice di merito.

  • art. 25, commi 2 e 3, d.lgs. n. 342/1999

    La Corte chiarisce che la dichiarazione di incostituzionalità del comma 3 ha fatto riespandere la nullità delle clausole anatocistiche anteriori, mentre il regime di adeguamento ai nuovi criteri resta governato dalla delibera CICR solo se vi sia una valida base pattizia.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    Per i vecchi contratti stabilisce le modalità di adeguamento, ma il confronto di cui all’art. 7 presuppone la validità delle pregresse clausole anatocistiche; se queste sono nulle, il meccanismo comparativo non è applicabile.

  • art. 7, comma 2, delibera CICR 9 febbraio 2000

    Il giudizio sulla natura peggiorativa delle nuove condizioni non può essere svolto rispetto a clausole preesistenti nulle; per introdurre validamente la capitalizzazione occorre una nuova pattuizione espressa.

  • art. 7, comma 3, delibera CICR 9 febbraio 2000

    L’approvazione della clientela è necessaria quando le nuove condizioni comportino un peggioramento; nel caso di clausole anteriori nulle, non basta il semplice adeguamento unilaterale.

  • art. 2, delibera CICR 9 febbraio 2000

    La nuova capitalizzazione degli interessi deve essere pattuita espressamente nel rispetto della disciplina fissata dalla delibera.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in relazione all’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista/garante per la restituzione delle somme indebitamente pagate.

  • art. 2697 c.c.

    La banca che eccepisce la prescrizione ha l’onere di allegare l’inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersene; non deve indicare analiticamente le singole rimesse prescritte.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma la Corte conferma l’applicazione del principio di cui alle Sezioni Unite sulla sufficienza dell’allegazione dell’inerzia.

  • art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, come dichiarato incostituzionale

    La declaratoria di incostituzionalità elimina l’effetto sanante delle clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR.

Massime di principio

  • Nei contratti di conto corrente bancario stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sono nulle se non sorrette da una valida nuova pattuizione conforme alla disciplina sopravvenuta.
  • La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 impedisce di considerare sanate le clausole anatocistiche anteriori e rende inapplicabile il criterio di comparazione dell’art. 7 della delibera CICR, perché il raffronto presuppone condizioni precedentemente valide.
  • Per introdurre validamente l’anatocismo in un rapporto bancario sorto prima della delibera CICR non è sufficiente la pubblicazione dell’adeguamento in Gazzetta Ufficiale: occorre una espressa pattuizione scritta o comunque una specifica approvazione del cliente secondo la disciplina applicabile.
  • Nell’eccezione di prescrizione opposta dalla banca contro l’azione di ripetizione dell’indebito, è sufficiente allegare l’inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne; non occorre indicare analiticamente tutte le singole rimesse asseritamente prescritte.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaPrescrizione

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