Cassazione Civile, Ordinanza n. 07377/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla garante di una società titolare di conto corrente bancario affidato, per ottenere il ricalcolo del saldo e la revoca del decreto fondato sul saldo esposto dalla banca. La parte opponente contestava plurimi addebiti: interessi passivi usurari, commissioni di massimo scoperto non pattuite o oltre soglia, anatocismo, valute errate, spese e competenze non dovute perché fondate su clausole nulle. Il tribunale accolse solo in parte l’opposizione, escludendo la nullità della fideiussione e del contratto di affidamento, dichiarando prescritte le rimesse anteriori al decennio e ricalcolando il saldo, ma ritenendo legittima la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 2000 in ragione dell’adeguamento alla delibera CICR e della mancata prova del peggioramento delle condizioni; la corte d’appello confermò e dichiarò inammissibile l’appello incidentale della cessionaria. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 1283 c.c. e degli artt. 112 c.p.c. e 360 n. 3 c.p.c., perché la corte territoriale aveva ritenuto sanata o comunque legittimata la capitalizzazione trimestrale, nonostante il contratto fosse anteriore alla delibera CICR e la nullità delle clausole anatocistiche antecedenti rendesse inapplicabile il meccanismo di comparazione dell’art. 7 della delibera, con necessità di una nuova pattuizione espressa o approvazione specifica del correntista; con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo l’inammissibilità o genericità dell’eccezione di prescrizione della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, per i contratti di conto corrente conclusi prima della delibera CICR 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche anteriori sono radicalmente nulle per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999; ne consegue che il giudizio di comparazione previsto dall’art. 7, comma 2, della delibera non è praticabile, poiché le condizioni precedenti devono considerarsi tamquam non esset. Per introdurre validamente una nuova capitalizzazione degli interessi occorre dunque una espressa nuova pattuizione nel rispetto dell’art. 2 della delibera, non essendo sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’adeguamento contrattuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto indicato. Il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto infondato, perché la banca aveva assolto al minimo allegatorio richiesto per l’eccezione, consistente nell’invocare l’inerzia del titolare del diritto e nel dichiarare di volerne profittare.
Norme richiamate
La capitalizzazione periodica degli interessi debitori è vietata in assenza di una valida pattuizione conforme alla disciplina applicabile; per i contratti anteriori alla delibera CICR 2000 le clausole anatocistiche risultano nulle.
Richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale di legittimità invocata per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice di merito.
art. 25, commi 2 e 3, d.lgs. n. 342/1999
La Corte chiarisce che la dichiarazione di incostituzionalità del comma 3 ha fatto riespandere la nullità delle clausole anatocistiche anteriori, mentre il regime di adeguamento ai nuovi criteri resta governato dalla delibera CICR solo se vi sia una valida base pattizia.
delibera CICR 9 febbraio 2000
Per i vecchi contratti stabilisce le modalità di adeguamento, ma il confronto di cui all’art. 7 presuppone la validità delle pregresse clausole anatocistiche; se queste sono nulle, il meccanismo comparativo non è applicabile.
art. 7, comma 2, delibera CICR 9 febbraio 2000
Il giudizio sulla natura peggiorativa delle nuove condizioni non può essere svolto rispetto a clausole preesistenti nulle; per introdurre validamente la capitalizzazione occorre una nuova pattuizione espressa.
art. 7, comma 3, delibera CICR 9 febbraio 2000
L’approvazione della clientela è necessaria quando le nuove condizioni comportino un peggioramento; nel caso di clausole anteriori nulle, non basta il semplice adeguamento unilaterale.
art. 2, delibera CICR 9 febbraio 2000
La nuova capitalizzazione degli interessi deve essere pattuita espressamente nel rispetto della disciplina fissata dalla delibera.
Richiamato in relazione all’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista/garante per la restituzione delle somme indebitamente pagate.
La banca che eccepisce la prescrizione ha l’onere di allegare l’inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersene; non deve indicare analiticamente le singole rimesse prescritte.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma la Corte conferma l’applicazione del principio di cui alle Sezioni Unite sulla sufficienza dell’allegazione dell’inerzia.
art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, come dichiarato incostituzionale
La declaratoria di incostituzionalità elimina l’effetto sanante delle clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR.
Massime di principio
- Nei contratti di conto corrente bancario stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sono nulle se non sorrette da una valida nuova pattuizione conforme alla disciplina sopravvenuta.
- La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 impedisce di considerare sanate le clausole anatocistiche anteriori e rende inapplicabile il criterio di comparazione dell’art. 7 della delibera CICR, perché il raffronto presuppone condizioni precedentemente valide.
- Per introdurre validamente l’anatocismo in un rapporto bancario sorto prima della delibera CICR non è sufficiente la pubblicazione dell’adeguamento in Gazzetta Ufficiale: occorre una espressa pattuizione scritta o comunque una specifica approvazione del cliente secondo la disciplina applicabile.
- Nell’eccezione di prescrizione opposta dalla banca contro l’azione di ripetizione dell’indebito, è sufficiente allegare l’inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne; non occorre indicare analiticamente tutte le singole rimesse asseritamente prescritte.
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