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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33658/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, quale giudice dell'esecuzione, l'estensione nei propri confronti ai sensi dell'art. 587 c.p.p. dell'assoluzione con formula perché il fatto non sussiste pronunciata dalla Corte di appello nei confronti di un coimputato per i delitti contestati ai capi A) e C). Il Tribunale aveva in precedenza dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti del coimputato e del ricorrente, coimputato non appellante. La Corte di appello ha rigettato l'istanza rilevando la diversità delle condotte fraudolente contestate al capo C), commesse in periodi diversi da soggetti succedutisi nella qualità di legali rappresentanti e procuratori per l'Italia della medesima stabile organizzazione, nonché la diversità dei ruoli nell'associazione contestata al capo A), avendo attribuito al ricorrente il ruolo di organizzatore e al coimputato quello di mero partecipe. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo vizio di motivazione e sostenendo che l'assoluzione del coimputato non fosse fondata su motivi esclusivamente personali, con rinvio alla motivazione della sentenza assolutoria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente aspecifico, poiché il ricorrente non si è confrontato puntualmente con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il generico rinvio alla sentenza di assoluzione del coimputato non colmava il difetto di specificità del motivo, in quanto non confutava le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del rigetto dell'istanza. Quanto al capo C), le condotte fraudolente erano storicamente distinte e riferite a periodi diversi, mentre, quanto al capo A), la motivazione assolutoria era specificamente riferita alla posizione del coimputato, poiché l'insussistenza del reato-fine, in assenza di ulteriori condotte partecipative, escludeva nei suoi confronti la responsabilità associativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 587 c.p.p.

    La norma è richiamata quale base della richiesta di estensione al coimputato non appellante degli effetti favorevoli della decisione assolutoria pronunciata nei confronti di altro imputato.

  • art. 611 c.p.p.

    La Corte richiama la disciplina della trattazione dei ricorsi per cassazione per escludere la possibilità di chiedere la discussione orale quando la legge non prevede la trattazione nelle forme dell'art. 127 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 81, comma 2, c.p.

  • art. 110 c.p.

  • art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

  • art. 416 c.p.

    Con riferimento al reato associativo, la sentenza evidenzia che la motivazione assolutoria specificamente riferita a un coimputato non si estende automaticamente a un altro soggetto quando le rispettive condotte e ruoli associativi sono diversi.

  • art. 127 c.p.p.

    La norma è richiamata quale forma di trattazione orale applicabile nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando, a fronte della motivazione del provvedimento impugnato, si limita a richiamare genericamente altra decisione senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione censurata.
  • L'estensione degli effetti favorevoli di una sentenza assolutoria a un coimputato non appellante non opera quando le condotte contestate sono storicamente distinte, commesse in periodi diversi o riferibili a ruoli sostanziali differenti.
  • Nel reato associativo, una motivazione assolutoria fondata sull'assenza, per uno specifico imputato, di ulteriori condotte partecipative dopo l'insussistenza del reato-fine può avere carattere personale e non determinare automaticamente l'estensione degli effetti favorevoli a un coimputato con diverso ruolo associativo.
  • Il mero rinvio alla motivazione della sentenza assolutoria non dimostra che l'assoluzione sia fondata su motivi non esclusivamente personali e non sostituisce l'onere di individuare e contestare le specifiche argomentazioni del provvedimento che ha negato l'estensione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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