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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05379/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in relazione a un fatto del 20 luglio 2009. Con l'unico motivo deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, lamentando la violazione degli artt. 157 e seguenti c.p., e sostiene anche l'improcedibilità per effetto dell'art. 344-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: ha affermato che, per l'omicidio colposo stradale, i termini prescrizionali sono raddoppiati ex art. 157, comma 6, c.p.; considerati il termine base, gli atti interruttivi ex art. 161 c.p. e il relativo aumento, la prescrizione non era ancora maturata. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p. alla fattispecie. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    La fattispecie contestata è l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, richiamato come delitto di riferimento per il calcolo della prescrizione.

  • art. 589-bis c.p.

    È richiamato come disciplina attuale dell'omicidio stradale, in contrapposizione alla norma vigente al tempo del fatto.

  • art. 157 c.p.

    Per il reato in esame opera il raddoppio dei termini di prescrizione; il termine ordinario va calcolato dalla data del fatto.

  • art. 161 c.p.

    Ai fini del computo della prescrizione devono considerarsi gli atti interruttivi, con conseguente aumento del termine ordinario.

  • art. 344-bis c.p.p.

    L'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione è stato ritenuto non applicabile al caso concreto.

  • art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021, n. 134

    La disciplina transitoria è richiamata per escludere l'applicazione dell'improcedibilità ai procedimenti relativi a reati commessi prima della data prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale i termini di prescrizione sono raddoppiati; il computo va effettuato sulla base della pena edittale vigente al tempo del fatto.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere sommati gli effetti degli atti interruttivi previsti dall'art. 161 c.p., con il conseguente aumento del termine ordinario.
  • L'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione non si applica quando, in base alla disciplina transitoria, il reato non rientra nell'ambito temporale previsto dalla legge riformatrice.
  • Il ricorso che si limiti a dedurre la prescrizione senza confrontarsi con il corretto computo dei termini e con gli effetti interruttivi può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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