Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12995/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Ha revocato le statuizioni civili pronunciate in precedenza e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di truffa in danno di Centofanti Riccardo, contestando profili relativi al giudizio di responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e al trattamento sanzionatorio. In sede di ricorso è stata depositata la remissione della querela da parte della persona offesa e la relativa accettazione dell'imputato, circostanza che il Procuratore generale ha richiamato spiegando che il reato è estinto per remissione della querela e chiedendo l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato come motivo di doglianza da parte del ricorrente (relativo a benefici nella determinazione della pena), ma non è stato necessario valutare la sua applicazione in quanto la remissione della querela, essendo causa di estinzione del reato, ha precedenza e rende superflua ogni valutazione sul merito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo come riferimento normativo su altre cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che la remissione della querela, in quanto condizione di procedibilità, precede e supera le valutazioni relative a eventuali altre cause di proscioglimento richiamate dall'art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • La remissione della querela estingue il reato quando è valida e tempestiva: in presenza di estinzione il giudice di legittimità deve annullare la sentenza senza rinvio.
  • La remissione della querela è una condizione di procedibilità che precede e prevale sulle valutazioni di merito e sulle questioni relative all'applicazione di benefici di legge (es. art. 131-bis c.p.).
  • Le statuizioni civili conseguenti alla condanna penale vengono revocate se il reato si estingue per remissione della querela.
  • L'estinzione del reato per remissione della querela non impedisce comunque l'addebito delle spese processuali all'imputato, salvo diversa decisione del giudice.
  • In situazioni analoghe, verificare sempre la validità formale della remissione (chi l'ha resa, eventuale accettazione dell'imputato se rilevante, tempi) prima di procedere alle impugnazioni o alle valutazioni di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.