Cassazione Penale, Sentenza n. 8196/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 07/02/2020 che aveva confermato la condanna per diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, c.p.) inflitta dal Tribunale di Brindisi, limitando la riforma al solo importo e termine della provvisionale. Il ricorso articolava otto motivi (più quattro aggiunti): omesso avviso del rinvio udienza per legittimo impedimento; violazione del principio di libero convincimento per essersi fondata la condanna sulla sola testimonianza della persona offesa; contestazione dell'attribuzione all'imputata dei messaggi pubblicati su Facebook; errata qualificazione del fatto (ingiuria vs diffamazione); omessa motivazione sul rifiuto di rinnovare l'istruzione dibattimentale; errata esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; omessa decisione sulla compensazione delle spese processuali tra imputata e parte civile. I motivi aggiunti riprendevano e sviluppavano in parte i primi tre motivi e la questione sulle spese del primo grado.
La decisione
In corso di causa è intervenuta remissione della querela da parte di Francesco Taurisano. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la remissione, intervenuta mentre il ricorso era tempestivamente proposto, determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità. Poiché non ricorrevano le ipotesi ostative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha posto a carico della querelata le spese processuali (in assenza di diverso accordo nell'atto di remissione) ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p. Inoltre la Corte ha precisato che l'estinzione per remissione travolge le relative statuizioni civili contenute nella sentenza penale.
Norme richiamate
Tipicizza la diffamazione aggravata; è la norma del reato per cui era stata condannata la ricorrente
Stabilisce che l'estinzione del reato intervenuta in corso di impugnazione deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, salvo le ipotesi ostative del comma 2
Regola gli effetti dell'estinzione del reato; la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza perché il reato si è estinto per remissione della querela
Norma che limita l'obbligo del giudice dell'impugnazione a decidere solo sugli effetti civili per i casi di amnistia o prescrizione; la Corte ha chiarito che questa previsione non opera per la remissione di querela
Dispone che, in mancanza di diverso accordo nell'atto di remissione, le spese processuali sono poste a carico della querelata; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta durante il processo di cassazione e il ricorso è stato tempestivamente proposto, determina l'estinzione del reato che il giudice della legittimità deve dichiarare.
- L'estinzione del reato per remissione travolge le statuizioni civili pronunciate nel giudizio penale: le condanne civili contenute nella sentenza penale vengono meno e la sentenza va annullata senza rinvio.
- L'art. 578 c.p.p. (decisione limitata agli effetti civili) non si applica alla remissione della querela; la previsione opera solo per amnistia o prescrizione.
- Se non è stata prevista una diversa pattuizione nella remissione, le spese processuali restano a carico della querelata ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
- In situazioni analoghe, prima di promuovere o proseguire impugnazioni è utile verificare l'esistenza di una remissione della querela, perché rende irrilevanti molte questioni di merito penale e determina l'estinzione del processo penale relativo.
- L'estinzione nel processo penale non preclude al danneggiato la possibilità di esperire un'azione civile autonoma davanti all'autorità giudiziaria competente, ove ciò sia consentito dalle circostanze e dai termini di legge.
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