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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9096/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per plurime ragioni: per Duro Cesare contestazione della rideterminazione della pena pecuniaria nel patteggiamento rispetto all'aumento della pena detentiva (sproporzione della sanzione pecuniaria); per Festa Alessandro dedotta carenza di motivazione circa l'assenza di elementi per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e mancata argomentazione sugli aumenti per la recidiva e altre aggravanti; per Pecoraro Fabio dedotte violazioni relative al mancato riconoscimento di attenuanti generiche e addebiti di continuazione e relative maggiorazioni di pena; per Pagliaro Vincenzo censure sulla configurazione della continuazione interna e sull'omesso assorbimento di capi, sulla applicabilità dell'aggravante del metodo/agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Duro Cesare, Festa Alessandro e Pecoraro Fabio, ritenendo che molte delle doglianze attengono a vizi di determinazione della pena o a questioni rinunciate in sede di patteggiamento e pertanto non deducibili in sede di legittimità. Per Pagliaro Vincenzo la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto inammissibili le censure riguardanti l'aggravante mafiosa e il diniego delle attenuanti generiche, ma ha annullato la sentenza limitatamente al capo B) (condotte estorsive contestate come prosecuzione) per omessa pronuncia della Corte territoriale sull'eventuale assorbimento di quel capo nel capo A), rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio su quel capo; per il resto ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità sui capi A), C) e D). Inoltre la Cassazione ha condannato Duro, Festa e Pecoraro al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento in appello: le doglianze riguardanti la determinazione della pena concordata sono in larga parte inammissibili in Cassazione, salvo vizi di illegittimità della sanzione inflitta o profili relativi alla formazione della volontà delle parti o al consenso del Procuratore generale

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella valutazione del quantum della pena e della sanzione pecuniaria nel contesto della rideterminazione a seguito di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che la discrezionalità delle parti nel concordato non sia sindacabile in sede di legittimità se non sussiste illegalità della pena

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti di deducibilità dei motivi, dichiarando inammissibili quelli attinenti a questioni non sindacabili in questa sede

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha esplicitamente richiamato tali parametri per motivare la congruità del patteggiamento

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ribadito che il riconoscimento richiede elementi positivi di segno favorevole e che l'assenza di elementi positivi legittima il diniego

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Cause di estinzione o proscioglimento: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze relative all'omessa motivazione circa il mancato proscioglimento quando tali questioni sono state oggetto di rinuncia nell'impugnazione di merito

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sulle modalità di qualificazione dell'estorsione e sui criteri di individuazione della continuazione; utilizzata per valutare se più atti costituiscono reati distinti o momenti di un unico reato

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante cd. metodo mafioso/agevolazione mafiosa: la Corte ha confermato che la configurabilità puo' fondarsi anche sulla condotta dell'agente che evoca la forza intimidatrice tipica dell'associazione, non richiedendo necessariamente la partecipazione organica al sodalizio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle spese nel giudizio di cassazione: applicata per condannare taluni ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione contro sentenze di patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) sono strettamente limitati: non sono ammissibili censure riguardanti la determinazione della pena concordata o questioni rinunciate dalle parti, salvo profili di illegittimità formale o sostanziale della sanzione o vizi riguardanti la formazione della volontà o il consenso del Procuratore generale
  • La concordanza tra accusa e difesa sulla misura finale della pena vincola la decisione e limita il sindacato di legittimità sulla congruità della pena se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la congruità in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • L'aggravante del cosiddetto metodo mafioso può essere riconosciuta anche in assenza di prova della partecipazione organica dell'imputato all'associazione mafiosa, quando la modalità della condotta evoca chiaramente la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo
  • Per la configurazione della continuazione e per l'eventuale assorbimento tra addebiti è decisivo l'esame concreto delle modalità, del contenuto e dell'elemento temporale delle condotte: più atti di minaccia possono costituire reati autonomi se hanno completa individualità, mentre risultano un unico reato se sono momenti di un'unica azione
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e apprezzabili; lo stato di incensuratezza da solo non impone il riconoscimento della diminuente
  • Se la Corte di merito omette di pronunciarsi su una specifica richiesta difensiva rilevante (ad esempio l'assorbimento di un capo), la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per rivalutazione

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