Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04164/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 9.304,82 emesso nei confronti di una professionista pensionata per contributi previdenziali, sanzioni e interessi relativi all'anno 2018, sul presupposto che ella avesse svolto in modo abituale attività professionale di ragioniere/perito commerciale dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego come insegnante di ruolo. La Corte d'appello di Milano, in riforma del Tribunale di Monza, ha ripristinato il decreto ingiuntivo. Con il ricorso per cassazione la destinataria dell'ingiunzione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 437 c.p.c., assumendo che la decisione di merito si fosse fondata su documenti nuovi (dichiarazioni dei redditi 2013-2019) non ritualmente allegati dalle parti; 2) violazione degli artt. 12 e 24 della legge n. 414/1991, per avere la Corte territoriale ritenuto provata la continuità dell'attività professionale senza prova da parte della Cassa; 3) violazione dell'art. 24 della legge n. 414/1991, per non avere considerato la facoltatività dell'iscrizione prevista dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché la ricorrente non ha indicato né trascritto l'atto processuale in cui avrebbe contestato l'ammissibilità dei mezzi di prova asseritamente nuovi, sicché la censura è stata considerata proposta per la prima volta in cassazione. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti inammissibili perché, a fronte dell'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla abitualità dell'attività professionale e quindi sulla legittimità dell'iscrizione d'ufficio e della pretesa contributiva, la ricorrente si è limitata a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità non può essere utilmente dedotta una questione nuova sulla non indispensabilità dei mezzi di prova se la parte non dimostra di averla tempestivamente proposta nel merito e non indica specificamente l'atto processuale pertinente.

  • artt. 12 e 24 legge n. 414/1991

    La pretesa contributiva e l'iscrizione d'ufficio alla Cassa sono legittime quando il giudice di merito accerti l'abitualità dell'attività professionale svolta.

  • art. 24 legge n. 414/1991

    La doglianza sulla facoltatività dell'iscrizione non può essere accolta quando il giudice di merito abbia accertato in fatto la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    I motivi formalmente prospettati come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le questioni non trattate nella sentenza impugnata devono essere accompagnate dall'allegazione e specifica indicazione dell'atto del giudizio di merito in cui siano state tempestivamente dedotte, altrimenti la censura è inammissibile per novità e difetto di specificità.
  • Una censura formulata come violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito: se il giudice di appello ha accertato in fatto l'abitualità dell'attività professionale e la conseguente debenza dei contributi, la Cassazione non può sostituire una diversa lettura delle prove.
  • Quando la decisione di merito fonda la pretesa contributiva sull'accertamento dell'esercizio abituale della professione, la deduzione sulla facoltatività dell'iscrizione è inidonea se non scardina tale accertamento fattuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.