Cassazione Penale, Sentenza n. 29850/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e di concorso in estorsione aggravata (artt. 629 e 416-bis.1 c.p.). La difesa sosteneva che Fabrizio Currao era estraneo all'associazione di tipo mafioso, avendo un ruolo solo estemporaneo e limitato, consistente in una sola occasione in cui avrebbe ricevuto una somma per un favore al padre, e chiedeva quindi la revoca della misura. Il Tribunale del Riesame aveva rigettato il riesame ritenendo sussistenti gravi indizi a carico del ricorrente, fondati su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sulla persona offesa e su intercettazioni che indicavano il suo coinvolgimento nella riscossione delle somme estorsive e il rapporto operativo con altri esponenti del gruppo. In cassazione la difesa ha dedotto vizio di motivazione e ha chiesto l'accoglimento del ricorso, richiamando anche un precedente decisionale relativo a un terzo, ritenuto sovrapponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto si risolvesse in una ricostruzione alternativa dei fatti e in una diversa valutazione del materiale probatorio, ambiti non sindacabili in sede di legittimità per i provvedimenti cautelari se non ove ricorra la manifesta illogicità della motivazione o violazioni specifiche di legge. La Corte ha valutato la motivazione del Tribunale del Riesame come coerente e adeguata rispetto agli elementi raccolti (dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni) e ha escluso che il richiamo a una pronuncia su altro soggetto potesse incidere sulla posizione personale del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevato come fattispecie di associazione di tipo mafioso contestata al ricorrente; la Corte ha considerato corretta la qualificazione giuridica effettuata dal giudice di merito basata su dichiarazioni e intercettazioni
Richiamato quale norma relativa al reato di estorsione contestato in concorso; il giudice di merito ha ritenuto sussistere indizi di partecipazione alla gestione della riscossione delle somme
Richiamato in relazione al criterio dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha ricordato che il sindacato in cassazione è limitato e non può sostituirsi alla valutazione delle prove del merito
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha ribadito che contestare l'esistenza delle esigenze cautelari in cassazione è possibile solo se sussistono violazioni normative specifiche o manifesta illogicità
Applicato per la comminazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non riesamina i fatti né il peso assegnato alle prove dal giudice di merito; il sindacato è limitato alla verifica della correttezza giuridica e dell'assenza di manifesta illogicità della motivazione
- Un ricorso per cassazione avverso provvedimenti de libertate è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione secondo canoni logici e principi di diritto, non se propone una diversa ricostruzione dei fatti
- Per ottenere successo in sede di legittimità è necessario indicare in modo puntuale e circostanziato gli errori logico-giuridici o le incoerenze interne del provvedimento impugnato, con riferimento preciso agli atti processuali
- Decisioni favorevoli a terzi su posizioni diverse non hanno efficacia automatica sul provvedimento relativo a un'altra persona: ogni posizione va valutata con riferimento agli specifici elementi a carico del singolo
- Se la motivazione del giudice di merito espone gli elementi (es. dichiarazioni, intercettazioni) che giustificano l'applicazione della misura e non è manifestamente illogica o contraddittoria, la misura cautelare è difficilmente ribaltabile in cassazione
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