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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29850/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e di concorso in estorsione aggravata (artt. 629 e 416-bis.1 c.p.). La difesa sosteneva che Fabrizio Currao era estraneo all'associazione di tipo mafioso, avendo un ruolo solo estemporaneo e limitato, consistente in una sola occasione in cui avrebbe ricevuto una somma per un favore al padre, e chiedeva quindi la revoca della misura. Il Tribunale del Riesame aveva rigettato il riesame ritenendo sussistenti gravi indizi a carico del ricorrente, fondati su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sulla persona offesa e su intercettazioni che indicavano il suo coinvolgimento nella riscossione delle somme estorsive e il rapporto operativo con altri esponenti del gruppo. In cassazione la difesa ha dedotto vizio di motivazione e ha chiesto l'accoglimento del ricorso, richiamando anche un precedente decisionale relativo a un terzo, ritenuto sovrapponibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto si risolvesse in una ricostruzione alternativa dei fatti e in una diversa valutazione del materiale probatorio, ambiti non sindacabili in sede di legittimità per i provvedimenti cautelari se non ove ricorra la manifesta illogicità della motivazione o violazioni specifiche di legge. La Corte ha valutato la motivazione del Tribunale del Riesame come coerente e adeguata rispetto agli elementi raccolti (dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni) e ha escluso che il richiamo a una pronuncia su altro soggetto potesse incidere sulla posizione personale del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevato come fattispecie di associazione di tipo mafioso contestata al ricorrente; la Corte ha considerato corretta la qualificazione giuridica effettuata dal giudice di merito basata su dichiarazioni e intercettazioni

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato quale norma relativa al reato di estorsione contestato in concorso; il giudice di merito ha ritenuto sussistere indizi di partecipazione alla gestione della riscossione delle somme

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al criterio dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha ricordato che il sindacato in cassazione è limitato e non può sostituirsi alla valutazione delle prove del merito

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha ribadito che contestare l'esistenza delle esigenze cautelari in cassazione è possibile solo se sussistono violazioni normative specifiche o manifesta illogicità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la comminazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non riesamina i fatti né il peso assegnato alle prove dal giudice di merito; il sindacato è limitato alla verifica della correttezza giuridica e dell'assenza di manifesta illogicità della motivazione
  • Un ricorso per cassazione avverso provvedimenti de libertate è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione secondo canoni logici e principi di diritto, non se propone una diversa ricostruzione dei fatti
  • Per ottenere successo in sede di legittimità è necessario indicare in modo puntuale e circostanziato gli errori logico-giuridici o le incoerenze interne del provvedimento impugnato, con riferimento preciso agli atti processuali
  • Decisioni favorevoli a terzi su posizioni diverse non hanno efficacia automatica sul provvedimento relativo a un'altra persona: ogni posizione va valutata con riferimento agli specifici elementi a carico del singolo
  • Se la motivazione del giudice di merito espone gli elementi (es. dichiarazioni, intercettazioni) che giustificano l'applicazione della misura e non è manifestamente illogica o contraddittoria, la misura cautelare è difficilmente ribaltabile in cassazione

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