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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21966/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per furto di energia elettrica (art. 624 e connessi) sostenendo che, dopo le modifiche introdotte dalla cosiddetta "Legge Cartabia" in tema di procedibilità a querela, il capo a) relativo alla sottrazione di energia elettrica avrebbe dovuto essere dichiarato non procedibile d'ufficio (cioè "non doversi procedere"). Si rilevava che il Procuratore generale aveva richiesto detta declaratoria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che, pur essendo l'art. 624 cod. pen. in linea generale procedibile a querela, ricorre l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (e la giurisprudenza recente ha qualificato l'energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio), per cui il reato è perseguibile d'ufficio. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis

    La norma è in via ordinaria procedibile a querela, ma la presenza di talune aggravanti contemplate all'art. 625 (es. n.7 o 7-bis) determina la procedibilità d'ufficio; la Corte ha ritenuto applicabile tale eccezione al caso concreto.

  • art. 625 cod. pen.

    7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede(10), o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica

    La fattispecie aggravata n.7 (e la 7-bis) è stata ritenuta sussistente perché il contatore manomesso era collocato all'interno di un edificio di proprietà di un ente pubblico e l'energia elettrica è stata qualificata come bene destinato a servizio pubblico, rendendo il reato perseguibile d'ufficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00

    La norma è stata applicata per condannare la ricorrente alle spese processuali e all'ammenda di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso e della valutazione di profili di colpa.

  • Legge c.d. Cartabia (riforma della procedibilità a querela)

    La riforma ha modificato la procedibilità di taluni reati rendendoli procedibili a querela; tuttavia la Corte ha osservato che le modifiche non escludono l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625 che rendono la procedibilità d'ufficio, quindi la riforma non opera quando sussistono le predette aggravanti.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 19/01/2024, PMT/Russo, Rv. 285844

    Ha precisato che l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.

    La pronuncia è stata richiamata per confermare che l'energia elettrica va qualificata come bene destinato a pubblico servizio e quindi può determinare l'aggravante di cui all'art. 625 n.7, giustificando la procedibilità d'ufficio.

Massime di principio

  • La riforma della procedibilità a querela non esclude l'operatività delle aggravanti dell'art. 625 che, se ravvisate, trasformano la procedibilità a querela in procedibilità d'ufficio.
  • La sottrazione di energia elettrica può essere qualificata come reato perseguibile d'ufficio quando l'energia è funzionalmente destinata a un pubblico servizio o il contatore/impianto è collocato in immobili o infrastrutture pubbliche (art. 625 n.7 e 7-bis).
  • In giudizio è determinante dimostrare la natura pubblica o la destinazione ad pubblico servizio del bene/impianto (proprietà dell'immobile, gestione del servizio, collocazione), perché ciò incide direttamente sulla procedibilità del reato.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la parte privata può essere condannata alle spese e a un'ammenda a favore della Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
  • Il pubblico ministero può richiedere la declaratoria di non doversi procedere, ma il giudice deve valutare l'esistenza delle aggravanti e la qualificazione giuridica del bene; una richiesta del Procuratore generale non vincola automaticamente la Corte se i presupposti di legge non sussistono.

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