Cassazione Civile, Ordinanza n. 18028/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva promosso davanti alla Commissione Tributaria Regionale un ricorso per ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, chiedendo l’esecuzione di una precedente sentenza della stessa Commissione e la nomina di un commissario ad acta. La CTR aveva accolto il ricorso e nominato il commissario, ma non aveva liquidato le spese del giudizio, nonostante la relativa domanda fosse stata ritualmente formulata nell’atto introduttivo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c. e nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostanzialmente dolendosi dell’omessa pronuncia sulla statuizione accessoria delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo, qualificandolo correttamente come denuncia di omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha affermato che nel giudizio di ottemperanza, avente natura decisoria quando definito con sentenza, si applicano gli artt. 91 ss. c.p.c. e che il mancato regolamento delle spese integra un vizio di omessa pronuncia impugnabile in cassazione. Poiché la sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione, né in dispositivo né in motivazione, sulle spese del giudizio di ottemperanza, la decisione è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del merito e del giudizio di legittimità non è stata disposta alcuna statuizione per difetto di attività difensiva della resistente.
Norme richiamate
violazione delle norme del procedimento
il ricorso per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza consente di denunciare non solo le violazioni proprie di quel procedimento, ma anche ogni altro error in procedendo commesso dal giudice dell’ottemperanza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la doglianza è stata letta come vizio di omessa pronuncia, non come mera censura motivazionale
il mancato esame della domanda sulle spese integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
il giudice che definisce il procedimento deve provvedere alla regolazione delle spese del giudizio
richiamato insieme all’art. 91 c.p.c. quale norma sulla disciplina delle spese processuali
richiamato dalla parte ricorrente come parametro del vizio di motivazione della sentenza
menzionato per il procedimento camerale in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributario, la sentenza che definisce il procedimento ha natura decisoria e soggiace alla disciplina delle spese di lite ex artt. 91 ss. c.p.c.
- L’omessa statuizione sulle spese, quando vi sia stata rituale domanda di parte, integra un vizio di omessa pronuncia denunciabile con ricorso per cassazione.
- Il motivo che formalmente richiami anche la nullità per difetto di motivazione va ricondotto, se sostanzialmente diretto a censurare il mancato esame della domanda, al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza tributaria è deducibile ogni error in procedendo del giudice dell’ottemperanza, non solo la violazione delle norme specifiche del procedimento.
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