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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11864/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La proprietaria di un immobile adibito a capannone industriale aveva concesso il bene in locazione a una società poi sottoposta prima a concordato preventivo con riserva e, successivamente, a fallimento. Nel corso della procedura di concordato con riserva erano maturati canoni di locazione non corrisposti; la creditrice chiedeva che tali canoni fossero ammessi in prededuzione nello stato passivo fallimentare consecutivo. Il tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo che il credito non fosse sorto "in occasione" della procedura, perché il contratto era anteriore alla domanda di concordato, e che non fosse neppure funzionale alla procedura, anche in ragione della successiva sublocazione del capannone a canone inferiore e del supposto pregiudizio per la massa. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato: 1) violazione dell’art. 111 l. fall. e dell’art. 1571 c.c., sostenendo che la locazione è un contratto di durata e che i canoni maturati durante la procedura sorgono in costanza di essa; 2) ulteriore violazione dell’art. 111 l. fall., assumendo che il credito era funzionale alle esigenze della procedura, poiché la domanda di concordato prefigurava la cessione del ramo logistico comprensivo del contratto di locazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, violazione dell’art. 115 c.p.c. e, in subordine, omessa motivazione, per avere il tribunale fondato il diniego di prededuzione su una valutazione ex post e non su una verifica ex ante; 4) violazione dell’art. 111 l. fall. e dell’art. 161, comma 7, l. fall., deducendo che il credito, sorto per effetto di un atto di ordinaria amministrazione legalmente compiuto nel concordato con riserva, era prededucibile per legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Milano in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha affermato che, in caso di concordato con riserva, i canoni di locazione maturati durante la procedura possono essere prededucibili anche se il contratto sia stato stipulato anteriormente, perché il credito sorge in corrispondenza del perdurare del godimento del bene e rientra nella previsione dell’art. 161, comma 7, l. fall. Ha inoltre chiarito che il limite alla prededuzione è dato dalla rispondenza dell’atto alla finalità gestoria e conservativa dell’impresa, da valutarsi ex ante, e non da una valutazione successiva fondata su elementi sopravvenuti; il giudice del rinvio dovrà anche verificare se la prededuzione debba essere riconosciuta almeno nei limiti dell’utilità effettivamente ricavata dalla massa, in particolare per i canoni di sublocazione incassati dal fallimento.

Norme richiamate

  • art. 111 l. fall.

    "crediti sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale"

    La prededuzione riguarda non solo i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura, ma anche quelli qualificati come prededucibili da una specifica disposizione di legge.

  • art. 1571 c.c.

    La locazione è un contratto di durata; il credito per canoni matura in relazione al perdurare del godimento del bene, non soltanto al momento della stipula del contratto.

  • art. 161, comma 7, l. fall.

    "Dopo il deposito del ricorso [...] il debitore può compiere [...] gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art. 111."

    I crediti sorti per effetto di atti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti nel periodo tra il deposito del ricorso per concordato con riserva e la fase successiva sono prededucibili nel fallimento consecutivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato quale parametro per censurare l’asserita valutazione di fatti non provati o non considerati correttamente dal giudice di merito.

  • art. 163 l. fall.

    Indicato come termine della fase del concordato con riserva, ma non come limite che escluda la prededuzione dei crediti sorti nel periodo precedente la decisione del tribunale.

  • art. 169 bis, comma 3, l. fall.

    "resta ferma la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente in conformità agli accordi negoziali [...] dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’art. 161"

    Richiamato in via interpretativa per confermare che la prededuzione non viene meno per le prestazioni eseguite in esecuzione di contratti pendenti dopo la pubblicazione della domanda di concordato.

Massime di principio

  • Nel concordato con riserva, i canoni di locazione maturati durante la procedura possono essere prededucibili anche se il contratto sia stato stipulato prima della domanda, poiché il credito nasce progressivamente con il perdurare del godimento del bene.
  • La prededuzione dei crediti sorti nel concordato con riserva richiede che l’atto da cui derivano sia coerente con la finalità gestoria e conservativa dell’impresa; tale verifica va compiuta ex ante, alla luce della situazione esistente al momento del compimento dell’atto e delle informazioni allora disponibili.
  • Non è corretto negare la prededuzione facendo leva solo su una valutazione ex post della convenienza economica dell’operazione, se l’atto era legalmente compiuto e funzionale alla gestione ordinaria dell’impresa.
  • Quando una prestazione resa nel periodo protetto produce un’utilità effettiva per la massa, il giudice deve verificare se la prededuzione debba essere riconosciuta almeno nei limiti di tale utilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLocazione commerciale
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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