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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39165/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 18/02/2025 che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Macerata (07/05/2024) condannando Irild Hasko e Rama Ermal per plurimi reati (furti in abitazione, ricettazione, sostituzione di persona, ecc.). Irild Hasko deduceva violazione di legge e di norme processuali (art. 606 c.1 lett. b) e c)) sostenendo di non aver partecipato realmente al consenso per il concordato a causa di un malfunzionamento del collegamento video. Rama Ermal articolava più motivi: 1) censura sulla ritenuta partecipazione ai furti (art. 110 e 624-bis c.p.), lamentando che la Corte aveva dedotto la partecipazione dal solo coinvolgimento nella stipula della polizza assicurativa e senza considerare che il veicolo portava targhe diverse e che il suo cellulare agganciava celle in provincia di Roma; 2) censura sulla ricettazione delle targhe (art. 648 c.p.), denunciando carenza motivazionale; 3) censura sul riconoscimento della recidiva e sulla ponderazione delle attenuanti generiche in sede di comparazione e sulla mancata più ampia mitigazione della pena.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Irild Hasko è stato dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione (dichiarazione formale depositata in cancelleria tramite procuratore speciale), con condanna alle spese e alla somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di Rama Ermal è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di cassazione ha ritenuto logico e coerente il ragionamento della Corte territoriale che ha tratto elementi di responsabilità da plurime circostanze (uso dell'AUDI S3, apposizione di targhe di provenienza illecita, partecipazione attiva alla stipula della polizza assicurativa fornendo documenti falsi e disponibilità del veicolo nei giorni successivi); ha inoltre ritenuto corretta la valutazione circa la ricettazione delle targhe e il riconoscimento della recidiva, nonché inammissibili o aspecifici i rilievi che non avevano confrontato specificamente la motivazione di merito. Al ricorrente Rama Ermal è stata altresì imposta la somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende e condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) e e)

    Norma richiamata per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge, vizio di motivazione, ecc.). La Corte valuta la fondatezza o la genericità dei motivi alla luce di tali lett. e ne dichiara l'inammissibilità o l'infondatezza quando manchi specificità o adeguato confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità e per la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; applicata sia per la rinuncia all'impugnazione sia per l'inammissibilità manifestamente infondata.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di aspecificità/genericità del motivo di gravame: la mancata confutazione specifica della motivazione impugnata può determinare l'inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in sede di esposizione sintetica dei motivi di ricorso, ai sensi dell'obbligo di formulazione conforme per la Corte di cassazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato: citata nel ricorso relativo alla partecipazione ai furti; la Corte territoriale e la Cassazione hanno valutato i fatti alla luce degli elementi che legano l'imputato all'organizzazione delittuosa.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto in abitazione: richiamata rispetto alle accuse principali; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (uso del veicolo, apposizione targhe, stipula polizza con documenti falsi) consentono di ricondurre l'imputato alla partecipazione ai furti.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto che la condotta del ricorrente (favorire la stipula della polizza, conoscere la falsità del documento, facilitare l'uso del veicolo con targhe illecite) integra elementi logici idonei a sostenere la responsabilità per ricettazione delle targhe.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in tema di valutazione dell'eventuale colpa nella presentazione del ricorso e per la determinazione dell'entità delle sanzioni pecuniarie, utilizzata per giustificare l'applicazione di somme equitative alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso comporta l'inammissibilità dello stesso e l'obbligo di sostenere spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); la rinuncia depositata tramite procuratore è efficace.
  • In Cassazione non si possono proporre questioni non già dedotte e argomentate davanti al giudice d'appello: profili nuovi o non sollevati in appello risultano inammissibili.
  • I motivi generici o aspecifici che non confrontano punto per punto la motivazione della sentenza impugnata sono dichiarati inammissibili; il ricorso deve svolgere una critica specifica e motivata alla decisione di merito.
  • La responsabilità in reati predatori può essere logicamente e legittimamente desunta da un complesso di elementi indiziari convergenti (es. uso e disponibilità del veicolo, apposizione di targhe di provenienza illecita, attiva partecipazione alla stipula di polizze assicurative con documenti falsi), quando tali elementi siano adeguatamente motivati dal giudice.
  • La condanna per ricettazione può fondarsi sulla partecipazione a un programma criminoso articolato (acquisto veicolo, copertura assicurativa tramite documenti falsi, apposizione di targhe false) anche se non tutte le singole condotte sono immediatamente riconducibili alla provenienza illecita; conta la valutazione d'insieme e la coerenza logico-deduttiva della motivazione.
  • Le doglianze sulla valutazione della recidiva e sul giudizio comparativo attenuanti/aggravanti devono essere specificamente prospettate in appello per poter poi essere dedotte in cassazione; in loro mancanza sono inammissibili.

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