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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30015/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, contestando ricavi non contabilizzati e operazioni inesistenti. La società aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma il giudizio di appello era stato coltivato dall'ex socio e già liquidatore, che aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso per nullità della notifica eseguita dopo la cancellazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 88 c.p.c., dell'art. 2495, comma 2, c.c. e del divieto di abuso del processo, per avere il giudice regionale trascurato che la controparte aveva prima introdotto il giudizio in nome di una società già cancellata e poi eccepito la nullità; 2) violazione dell'art. 75 c.p.c. e dell'art. 2495, comma 2, c.c., sostenendo che il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché proposto da un soggetto ormai estinto.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi congiuntamente, ritenendoli fondati. Ha rilevato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima sia della notifica dell'avviso di accertamento sia della proposizione del ricorso introduttivo. In applicazione del principio per cui, nel processo tributario, la cancellazione della società prima della notifica dell'atto e dell'instaurazione del giudizio determina il difetto di capacità processuale della società e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, la Corte ha cassato senza rinvio la decisione impugnata, perché il processo era originariamente improponibile e la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado. Ha inoltre escluso che la successiva costituzione dell'ex socio in appello potesse sanare il vizio originario. Le spese sono state compensate integralmente per i successivi mutamenti giurisprudenziali sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di abuso del processo.

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La Corte lo considera nel senso che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e, se anteriore all'atto e al giudizio, comporta difetto di capacità processuale e di legittimazione rappresentativa dell'ex liquidatore.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il ricorso originario era stato proposto da un soggetto privo di capacità processuale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di specificità e di indicazione degli atti e documenti rilevanti riprodotti nel ricorso per cassazione.

  • art. 382 c.p.c.

    Applicato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata quando la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento e prima della proposizione del ricorso determina un vizio originario e insanabile del giudizio, per difetto di capacità processuale della società estinta.
  • L'ex liquidatore non ha legittimazione a rappresentare la società già cancellata; l'eventuale costituzione successiva dell'ex socio non sana retroattivamente la carenza originaria di capacità processuale della parte che ha introdotto il giudizio.
  • Quando il processo è stato instaurato da un soggetto estinto e la causa non era proponibile sin dal primo grado, la Cassazione deve cassare senza rinvio, non essendovi possibilità di prosecuzione dell'azione.
  • La successiva partecipazione al giudizio dell'effettivo titolare della posizione sostanziale non elimina l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo se questo è stato proposto da un soggetto privo ab origine di capacità processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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