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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10079/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva ridotto la pena per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) e disposto la detenzione domiciliare sostitutiva. Il ricorrente articolava nove motivi principali e vari motivi aggiunti: contestava la violazione del diritto di difesa per mancata valutazione dell'istanza di rinvio trasmessa via PEC (udienza 6/10/2022), l'erronea determinazione della data di udienza (9/3/2023 vs 16/3/2023), l'inapplicabilità dell'art. 11 c.p.p. (competenza territoriale) per la qualifica di persona offesa del magistrato inquirente, l'utilizzo e la valutazione del corpo di reato costituito dall'opposizione all'archiviazione (fascicolo Procura di Campobasso) e la sua possibile inutilizzabilità ex art. 238 c.p.p., la derubricazione in diffamazione e applicabilità delle esimenti (art. 598 c.p.), l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (cause di non punibilità), il riconoscimento delle attenuanti generiche, la illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.10 c.p. e la censura sulla determinazione e natura della pena sostitutiva (art. 20-bis c.p. e art. 58 legge n.689/1981). Nei motivi aggiunti si eccepivano altresì la prescrizione, la sopravvenuta depenalizzazione del reato presupposto (abuso d'ufficio) per abolitio criminis, nullità del capo di imputazione per indeterminatezza, e, in particolare, si insisteva perché la pena sostitutiva fosse il lavoro di pubblica utilità invece della detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso soltanto sul profilo della scelta della pena sostitutiva e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel punto, rinviando la questione ad altra Sezione della Corte di appello di Bari perché si pronunci nuovamente sulla idoneità e comparazione delle pene sostitutive (in particolare sulla possibile applicazione del lavoro di pubblica utilità). Per il resto il ricorso è stato respinto. In particolare la Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili la gran parte dei motivi principali e aggiunti: ha ritenuto legittima la celebrazione dell'udienza nonostante la PEC trasmessa la sera precedente (onere di tempestività a carico dell'imputato), ha ritenuto corretta la valutazione della discordanza tra verbale riassuntivo e stenotipico affidandosi alla trascrizione fonografica ritenuta completa, ha confermato la configurabilità del reato di calunnia (art. 368 c.p.) e la natura plurioffensiva dello stesso (quindi la depenalizzazione sopravvenuta dell'abuso d'ufficio non esclude la calunnia), ha escluso l'applicabilità delle esimenti di diffamazione e l'applicazione dell'art. 131-bis per le ragioni indicate dalla Corte territoriale, ha ritenuto legittima la separazione concettuale tra delitto e circostanza aggravante (art. 61 n.10 c.p.). Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: il reato è stato ricostruito come commesso l'11 settembre 2020 e la prescrizione non è maturata, con sospensioni e interruzioni pertinenti. Sulla questione della pena sostitutiva la Corte ha invece rilevato motivazione apparente della Corte d'appello nel rifiutare il lavoro di pubblica utilità, soprattutto per l'uso di un precedente penale molto datato senza collegamenti logici con la concreata inidoneità del lavoro di pubblica utilità; pertanto ha annullato su quel punto e disposto il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma incriminatrice del delitto di calunnia: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie a carico del Migliozzi; ha inoltre affermato la natura plurioffensiva della calunnia, che rimane configurabile anche in caso di successiva abrogazione del reato oggetto dell'incolpazione.

  • art. 61 n. 10 cod. pen.

    Circostanza aggravante relativa alla qualità di pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto che l'aggravante sia concettualmente autonoma rispetto al reato falsamente attribuito al calunniato e che non costituisca una illegittima duplicazione valutativa.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione: la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata valutazione dell'istanza di rinvio, condividendo la motivazione del giudice di merito sulla tardività della PEC e sull'onere dell'imputato di rendere tempestiva la richiesta.

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza territoriale in caso di imputato o persona offesa: la Corte ha ritenuto legittimo l'innesco del procedimento distrettuale ritenendo che il magistrato inquirente poteva essere considerato persona offesa e quindi corretta la scelta della sede giudicante.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Norma sull'inutilizzabilità di atti provenienti da procedimenti diversi: la Corte ha accertato che i giudici si sono limitati a valutare il corpo del reato (l'opposizione all'archiviazione) e non hanno illegittimamente utilizzato atti estranei in modo decisivo.

  • art. 598 cod. pen.

    Esimente connessa a offese in atti processuali: la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente perché la condotta integra calunnia, reato penalmente rilevante anche se formulato in contesto processuale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità o altre fattispecie: la Corte ha ritenuto corretta la esclusione dell'applicazione da parte della Corte territoriale, avendo valutato la gravità della falsa accusa e la professione dell'imputato come elementi ostativi.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Regole sulla scelta della pena sostitutiva: la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di scegliere la pena sostitutiva che comporti il minor sacrificio della libertà personale e motivare specificamente perché altre misure (es. lavoro di pubblica utilità) siano inidonee; ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello apparente e perciò ha annullato il provvedimento limitatamente alla scelta della pena sostitutiva.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma che prevede le pene sostitutive della detenzione: la Corte ha confermato l'ammissibilità della richiesta di pene sostitutive ma ha richiamato il dovere del giudice di motivare la scelta della tipologia più idonea.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ricordato che tali criteri vanno valutati anche in relazione alla scelta della pena sostitutiva e che ci deve essere continuità e coerenza tra determinazione della pena e scelta della sostitutiva.

  • art. 161-bis cod. pen.

    Interruzione del decorso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado: la Corte ha ritenuto non maturata la prescrizione perché il corso si è interrotto con la sentenza di primo grado.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Termine di improcedibilità per durata massima del giudizio di impugnazione: la Corte ha osservato che il termine non è decorso né per l'appello né per la cassazione.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Termine per eccepire nullità dell'atto di imputazione: la Corte ha rilevato che l'eccezione di indeterminatezza dell'imputazione è relativa e non è stata sollevata nei termini, rendendo inammissibile il motivo aggiunto relativo.

Massime di principio

  • La tempestività e la prova di ricezione di istanze inviate per via telematica (PEC, e-mail, fax) sono essenziali: se l'istanza arriva troppo vicino all'udienza e non consente al cancelliere o al giudice di valutarla prima della chiamata, il rischio è che l'udienza venga regolarmente celebrata senza rinvio.
  • In caso di discordanza tra verbale redatto in forma riassuntiva e trascrizione stenotipica o fonografica, non esiste una regola assoluta di prevalenza: il giudice valuta la maggiore affidabilità documentata e questa valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Il delitto di calunnia è valutato rispetto alla situazione al momento della consumazione del fatto: la successiva depenalizzazione del reato falsamente evocato non annulla la punibilità della calunnia perché il disvalore si forma al momento della condotta.
  • Le esimenti previste per discorsi o scritti in sede giudiziaria (art. 598 c.p.) non operano quando la condotta integra un reato distinto e più grave (es. calunnia); la critica non può giustificare false incolpazioni sapendo dell'innocenza dell'incolpato.
  • L'art. 131-bis (cause di non punibilità) può essere escluso in ragione della gravità della condotta e della capacità professionale dell'autore: la posizione personale e le competenze del reo possono incidere sulla valutazione degli estremi della causa di non punibilità.
  • Nella scelta delle pene sostitutive il giudice deve preferire la misura che comporta il minor sacrificio della libertà personale e motivare specificamente l'inidoneità delle alternative (es. lavoro di pubblica utilità) quando le scarta; una motivazione apparente può determinare annullamento e rinvio.
  • L'aggravante per la qualità di pubblico ufficiale (art. 61 n.10) è distinta dalla fattispecie delittuosa falsamente attribuita: il giudice deve evitare duplicazioni valutative ma può legittimamente considerare la qualità del soggetto offeso come circostanza autonoma.

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