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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29412/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la doglianza era sostanzialmente fattuale e mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato e verteva su un unico motivo: si contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come tentato furto anziché come tentata rapina. La censura, però, richiedeva una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione dei fatti già compiuta nei precedenti gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato solo in via implicita dalla prospettazione difensiva, per la diversa qualificazione del fatto come tentato furto.

  • art. 628 c.p.

    Richiamato solo in via implicita dalla prospettazione difensiva, per la qualificazione del fatto come tentata rapina.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze sanzionatorie previste per il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, perché la Cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di qualificazione giuridica, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile.
  • Quando il motivo di ricorso si risolve in una mera richiesta di reinterpretazione delle risultanze probatorie, il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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