Cassazione Penale, Ordinanza n. 29412/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la doglianza era sostanzialmente fattuale e mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato e verteva su un unico motivo: si contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come tentato furto anziché come tentata rapina. La censura, però, richiedeva una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione dei fatti già compiuta nei precedenti gradi di merito.
Norme richiamate
Richiamato solo in via implicita dalla prospettazione difensiva, per la diversa qualificazione del fatto come tentato furto.
Richiamato solo in via implicita dalla prospettazione difensiva, per la qualificazione del fatto come tentata rapina.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze sanzionatorie previste per il ricorso inammissibile.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, perché la Cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di qualificazione giuridica, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile.
- Quando il motivo di ricorso si risolve in una mera richiesta di reinterpretazione delle risultanze probatorie, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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