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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1776/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. sul presupposto che la sola porzione di pena costituita dall'aumento di sei mesi, derivante dal riconoscimento della continuazione esterna, avrebbe dovuto essere sostituita; in subordine lamentava che il giudice non avesse considerato la pena residua da espiare, successiva all'inizio dell'espiazione, risultante essere inferiore al limite di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale di Vercelli secondo cui, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 71 che ha riscritto l'art. 53 della legge n. 689/1981), ai fini della valutazione di ammissibilità delle pene sostitutive va considerata la pena complessiva così come aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p.; il limite massimo per l'applicabilità delle pene sostitutive è quindi la pena complessiva non superiore a quattro anni; non rileva, ai fini della decisione del giudice di cognizione, la sola porzione di aumento né la pena residua risultante dalle operazioni esecutive, che sono rilevanti solo in sede esecutiva.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 71 e art. 95)

    «Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale».

    La Corte interpreta la nuova disposizione nel senso che, per verificare l'ammissibilità delle pene sostitutive, il parametro è la pena complessiva risultante dopo l'aumento ex art. 81 c.p.; il limite massimo di sostituibilità è ora quattro anni e va valutato sulla pena irrogata in sede di cognizione.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 53, art. 58, art. 70)

    La disciplina originaria è stata riformata dal d.lgs. n. 150/2022: l'art. 53 è stato riscritto per considerare la pena aumentata ai sensi dell'art. 81; l'art. 58 richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. per la valutazione della gravità ai fini della sostituibilità; l'art. 70 riguarda profili esecutivi (rilevanza di concorrenza di titoli e presofferto).

  • art. 81 cod. pen.

    L'aumento di pena per concorso formale o continuazione deve essere computato ai fini della determinazione della pena complessiva, che costituisce il parametro per valutare l'ammissibilità delle pene sostitutive.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le nuove tipologie di pene sostitutive introdotte/riordinate dal d.lgs. n. 150/2022: la loro applicabilità è subordinate al rispetto del limite massimo quadriennale della pena detentiva complessiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena che il giudice deve utilizzare anche per valutare, in sede di cognizione, la meritevolezza e l'adeguatezza della sostituzione con pene alternative.

  • artt. 657 e 663 cod. proc. pen.

    Le operazioni esecutive e di calcolo della pena (presofferto, residuo, concorrenza di titoli) rilevano nella fase esecutiva e non nella valutazione della possibilità di sostituzione compiuta dal giudice di cognizione.

Massime di principio

  • Per valutare se una pena detentiva è sostituibile con le nuove pene alternative occorre considerare la pena complessiva così come irrogata in sede di cognizione, comprensiva degli aumenti ex art. 81 c.p.; se la pena complessiva supera i quattro anni, la sostituzione è inammissibile.
  • Il giudice di cognizione valuta la sostituibilità sul parametro della pena irrogata e non sul residuo teorico da espiare dopo le operazioni esecutive; questioni relative al presofferto o alla concorrenza di titoli sono di pertinenza dell'esecuzione.
  • Non è possibile limitare la sostituzione a una sola 'porzione' della pena (es. solo l'aumento per continuazione): la sostituzione si riferisce alla pena complessiva risultante dal giudicato.
  • Per i processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, l'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 consente l'intervento del giudice dell'esecuzione solo nei limiti del giudicato e applicando i criteri che sarebbero spettati al giudice di merito; pertanto non può essere 'rivalutata' la pena complessiva oltre il perimetro del giudicato.
  • Consiglio pratico: chi intende ottenere le pene sostitutive dovrebbe puntare alla loro previsione già in sede di merito; una volta formatosi il giudicato con pena complessiva superiore al limite, le chances in sede esecutiva sono molto limitate.

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