Cassazione Civile, Ordinanza n. 29917/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione a sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari. Il giudice di merito aveva respinto l'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado, ritenendo tempestiva la riassunzione dopo una pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio. Secondo il ricorrente, la decisione di incompetenza doveva considerarsi pubblicata il 27.10.2004, perché in udienza erano stati letti il dispositivo e le ragioni della decisione con indicazione del termine per la riassunzione; in subordine, anche considerando il deposito al 28.10.2004, la riassunzione del 2.12.2004 sarebbe stata tardiva. Con il primo motivo si deduceva la violazione dell'art. 23, commi 7 e 8, L. 689/1981, dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 281-sexies c.p.c., sostenendo che la lettura della motivazione fosse facoltativa e irrilevante ai fini della decorrenza del termine. Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell'art. 50 c.p.c., assumendo che il termine di riassunzione fosse spirato prima del 2.12.2004 e che, pertanto, l'opposizione dovesse essere dichiarata estinta con definitività della sanzione. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha osservato che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il giudice doveva definire la causa con lettura del dispositivo, mentre la lettura della motivazione era solo facoltativa; tuttavia, quando il giudice dichiari l'incompetenza, il termine per la riassunzione deve essere assegnato in mesi e non in giorni, nel rispetto dei limiti dell'art. 307, comma 3, c.p.c. Poiché nel caso concreto era stato assegnato un termine a giorni, quel termine era inefficace e si applicava il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione della decisione di incompetenza. La riassunzione del 2.12.2004 è stata quindi considerata tempestiva.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso del Ministero e ha confermato la decisione di merito, correggendone però la motivazione: ha affermato che l'assegnazione di un termine a giorni per la riassunzione, anziché a mesi, era inidonea a produrre effetti vincolanti, con conseguente applicazione del termine legale di sei mesi. Di conseguenza, la riassunzione effettuata il 2.12.2004 era tempestiva e non si era verificata l'estinzione del giudizio di opposizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese; è stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato perché soccombente è un'amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Nell'opposizione a sanzione amministrativa regolata dal testo previgente al d.lgs. 150/2011, il giudice deve dare lettura del dispositivo; la lettura della motivazione è facoltativa e non determina da sola la disciplina del termine di riassunzione.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'efficacia probatoria del verbale di udienza; la Corte non fonda la decisione su tale norma, ma considera decisivo il regime del termine di riassunzione e la sua erronea fissazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione; la Corte ribadisce che, nel rito applicabile, la lettura della motivazione è facoltativa.
La riassunzione deve avvenire nel termine assegnato dal giudice o, in mancanza, entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l'incompetenza.
Il termine assegnato dal giudice per la riassunzione deve rispettare il minimo di un mese e il massimo previsto dalla norma; se il giudice assegna un termine incongruo o in giorni anziché in mesi, il provvedimento è improduttivo di effetti e opera il termine legale sussidiario.
Massime di principio
- Quando la legge demanda al giudice la fissazione di un termine perentorio per la riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza, il termine deve essere espresso in mesi e non in giorni, salvo espressa deroga legislativa.
- Se il giudice assegna un termine inferiore al minimo legale, superiore al massimo legale, o comunque strutturato in modo incompatibile con il criterio normativo, l'assegnazione è tamquam non esset e non vincola le parti.
- In tal caso, la riassunzione resta soggetta al termine legale sussidiario previsto dall'art. 50 c.p.c., pari a sei mesi dalla comunicazione della decisione di incompetenza nel regime applicabile ratione temporis.
- Nel giudizio di cassazione, in presenza di errori in procedendo, la Corte può accertare direttamente il fatto processuale e verificare autonomamente se vi sia stata estinzione del processo per tardiva riassunzione.
- Nel rito dell'opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dall'art. 23 L. 689/1981, la lettura della motivazione in udienza è facoltativa e non sostituisce il rispetto delle regole sui termini di riassunzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29799/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29804/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29805/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29806/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29807/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29808/2023 del 27/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →