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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37627/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza penale di primo grado. La Corte territoriale aveva ritenuto tardiva l'impugnazione perché aveva considerato la motivazione della sentenza depositata contestualmente al 22/05/2024 e, quindi, applicato il termine di quindici giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett.a) c.p.p.; l'appello era invece stato depositato il 04/07/2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: dal fascicolo è emerso che la motivazione era stata effettivamente depositata il 23/05/2024 (non il 22/05/2024). Conseguentemente, secondo il combinato degli artt.544, comma 2 e 585, comma 1, lett.a) e comma 2, lett.c) c.p.p., il termine per proporre l'appello era di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del periodo di quindici giorni riservato al deposito della motivazione (quindi decorso dal 07/06/2024), per cui l'atto del 04/07/2024 risultava tempestivo. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Reggio Calabria per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.95

    Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; citata nel contesto del procedimento ma non rilevante ai fini del termine di impugnazione.

  • codice di procedura penale - art.544, comma 2

    Stabilisce il termine (quindici giorni) per il deposito della motivazione della sentenza quando questa non è resa e depositata contestualmente alla pronuncia; dalla Corte è stato ritenuto che il deposito effettivo avviene alla data annotata nel fascicolo e incide sul termine di impugnazione.

  • codice di procedura penale - art.585, comma 1, lett.a)

    Prevede il termine di quindici giorni per proporre appello quando la motivazione è stata depositata contestualmente alla pronuncia della sentenza; la Corte ha distinto questo caso da quello in cui la motivazione è depositata successivamente.

  • codice di procedura penale - art.585, comma 2, lett.c)

    Prevede il termine di trenta giorni per proporre appello quando la motivazione non è stata depositata contestualmente alla pronuncia; la Corte ha interpretato che tale termine decorre dalla scadenza del periodo di quindici giorni previsto per il deposito della motivazione.

  • codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett.b)

    Fondamento del ricorso per cassazione (violazione di legge); la Corte ha ritenuto fondato il motivo basato sulla errata determinazione del termine di impugnazione da parte della Corte territoriale.

Massime di principio

  • Per calcolare il termine per proporre appello occorre verificare la data effettiva di deposito della motivazione: se depositata contestualmente alla pronuncia si applicano 15 giorni; se depositata successivamente si applicano 30 giorni.
  • Quando la motivazione non è depositata contestualmente, i 30 giorni per impugnare decorrono dalla scadenza del termine di 15 giorni concesso per il deposito della motivazione (ossia dal giorno successivo al termine di deposito), non dalla data di deposito stessa.
  • In caso di contestazione sulla tempestività dell'impugnazione è determinante l'annotazione formale della data di deposito della motivazione nel fascicolo; il ricorso in cassazione può ottenere l'annullamento dell'ordinanza che dichiara l'impugnazione inammissibile se emerge una erronea valutazione della data di deposito.
  • Prima di proporre un appello è consigliabile ottenere e conservare certificazione formale della data di deposito della motivazione (annotazioni di cancelleria) per prova della decorrenza dei termini.
  • Se il giudice di merito dichiara l'appello tardivo è possibile ricorrere in cassazione con motivo basato sulla violazione di legge relativa alla determinazione del termine (art.606, comma 1, lett.b) c.p.p.), allegando la prova documentale del diverso deposito.

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