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Sentenza

Sentenza n. 613/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - dell’Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n° 143 del 15/05/2025 (Riferimento abuso 6/2025) emessa dal Dirigente dell’Area “B” responsabile del servizio programmazione e sviluppo del Comune di Montemurlo (PO) PG n° 14990 del 19/05/2025 notificata in data 19/05/2025, con la quale veniva ingiunto alla signora Paola Signori e al signor Gianni Belli la demolizione di opere eseguite in assenza di titolo edilizio (cancello in legno dell’altezza di cm. 110 – 120 circa) e al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni; - dell’art. 200-bis, commi 6 e 7, del Regolamento Edilizio del Comune di Montemurlo approvato con delibera del Consiglio comunale n° 46 del 02/07/2008, più volte modificato, da ultimo con la delibera del consiglio comunale di tale comune n° 17 del 20/02/2019; - di ogni altro atto, ancorché incognito ai ricorrenti, antecedente, concomitante o successivo, connesso con l’atto impugnato.

Giustizia amministrativa202501973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di un cancello in legno installato senza titolo edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione di un cancello in legno alto circa 110-120 cm, ritenuto opera eseguita in assenza del necessario titolo edilizio, in violazione della disciplina comunale sulle recinzioni in territorio rurale e senza autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo idrogeologico. Con il primo motivo hanno dedotto difetto di istruttoria, perplessità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dell'art. 200 della legge regionale Toscana n. 65/2014, dell'art. 31, comma 9-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 200-bis del regolamento edilizio comunale, sostenendo che il cancello, in legno e non ancorato al suolo, costituiva una modalità di chiusura del fondo rientrante nelle facoltà del proprietario ai sensi dell'art. 841 c.c., senza necessità di titolo edilizio. Hanno inoltre contestato l'inquadramento dell'opera come intervento di manutenzione straordinaria e la conseguente applicazione della disciplina repressiva edilizia. Con il secondo motivo hanno dedotto sviamento di potere, sostenendo che l'ordinanza fosse stata adottata per tutelare interessi privati dei confinanti, con i quali era pendente una controversia civile relativa all'accesso ai fondi. Con il terzo motivo hanno censurato il richiamo all'art. 200-bis del regolamento edilizio comunale, deducendone l'immotivazione e sostenendo l'illegittimità delle limitazioni regolamentari rispetto al diritto di proprietà ex art. 841 c.c., del quale hanno chiesto la disapplicazione. Con il quarto motivo hanno contestato il richiamo congiunto agli artt. 200 e 196 della legge regionale Toscana n. 65/2014, ritenendolo contraddittorio e giuridicamente erroneo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza di demolizione. Il Collegio, sulla base della relazione acquisita e della documentazione fotografica, ha qualificato il manufatto come opera di chiusura del fondo riconducibile all'art. 841 c.c., non soggetta a previo titolo edilizio. Il cancello era in legno, non risultava infisso al suolo e non impediva il libero transito su una pubblica via o su una strada vicinale di uso pubblico; la sua installazione costituiva quindi esercizio delle facoltà inerenti al diritto di proprietà, compreso lo jus excludendi alios. Il Comune aveva inoltre erroneamente inquadrato l'opera tra gli interventi di manutenzione straordinaria e l'aveva poi assoggettata a una misura ripristinatoria propria di un intervento edilizio sine titulo, determinando una contraddittorietà intrinseca dell'ordine di demolizione. Il riferimento al vincolo idrogeologico è stato ritenuto inconferente in ragione della natura dell'opera. Accolto il primo motivo, le ulteriori censure sono state assorbite perché la pronuncia di annullamento era pienamente satisfattiva. Il Comune, non costituito in giudizio, è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000, oltre rimborso del contributo unificato se versato e ulteriori oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 841 c.c.

    La facoltà del proprietario di chiudere il fondo e di esercitare lo jus excludendi alios comprende, per opere modeste e non stabilmente infisse al suolo, l'installazione di un cancello che non richiede un previo titolo edilizio.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione demolitoria prevista per interventi eseguiti in assenza di titolo non è applicabile quando l'opera non è soggetta a titolo edilizio.

  • art. 31, comma 9-bis, d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata nell'ordinanza comunale, ma la sua applicazione è risultata illegittima perché riferita a un'opera non soggetta a titolo edilizio.

  • art. 23, comma 01, d.P.R. n. 380/2001

    Il richiamo alla SCIA alternativa al permesso di costruire per interventi di manutenzione straordinaria è risultato fondato su un erroneo inquadramento dell'opera.

  • art. 200 LRT n. 65/2014

    La disciplina regionale repressiva edilizia non può essere applicata a un cancello che costituisce mera chiusura del fondo e non richiede titolo edilizio.

  • art. 196 LRT n. 65/2014

    Il richiamo congiunto alla disposizione, riferita alle opere eseguite senza permesso di costruire, è stato contestato dai ricorrenti e l'ordinanza è stata comunque annullata per l'erronea qualificazione dell'intervento.

  • art. 200-bis del Regolamento edilizio del Comune di Montemurlo

    La disciplina comunale sulle recinzioni in territorio rurale non è stata ritenuta applicabile in modo da assoggettare a titolo edilizio e demolizione un cancello in legno non infisso al suolo, qualificabile come esercizio del diritto di proprietà.

Massime di principio

  • L'installazione di un cancello modesto, in legno e non stabilmente ancorato al suolo, destinato alla chiusura di un fondo e non impeditivo del transito su una pubblica via o su una strada vicinale di uso pubblico, rientra nell'esercizio delle facoltà del proprietario ex art. 841 c.c. e non richiede un previo titolo edilizio.
  • La sanzione demolitoria edilizia non può essere adottata quando l'opera, per caratteristiche costruttive e funzionali, non è soggetta a titolo abilitativo; l'amministrazione deve previamente qualificarla correttamente sotto il profilo edilizio.
  • È illegittima l'ordinanza di demolizione che qualifichi contraddittoriamente un'opera come intervento di manutenzione straordinaria e la assoggetti alla disciplina ripristinatoria prevista per interventi edilizi eseguiti sine titulo.
  • Il riferimento a un vincolo idrogeologico è inconferente quando, per la natura e le caratteristiche dell'opera, non sussiste alcun intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo o a specifica autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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