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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32577/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate (in particolare sulla recidiva qualificata). Il ricorrente contestava che la Corte d'appello non avesse adeguatamente motivato il mancato bilanciamento tra le attenuanti (tra cui l'integrale risarcimento del danno, la restituzione della refurtiva e la collaborazione) e la recidiva qualificata, richiedendo invece un automatismo basato sulla mera esistenza di precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale per avere omesso il necessario giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti bilanciabili, e per avere equivocamente esteso l'effetto di "privilegio" della recidiva a tutte le circostanze coesistenti senza spiegare il diniego di un giudizio di equivalenza.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 4 cod. pen.

    La recidiva qualificata è qualificata come circostanza parzialmente privilegiata: non necessariamente preclude ogni bilanciamento ma contiene una "blindatura debole" che può essere neutralizzata mediante un giudizio di equivalenza con le attenuanti, purché il giudice motivi compiutamente.

  • art. 62, n.6 cod. pen.

    Riconosce l'attenuante speciale (risarcimento del danno). La Corte ha ritenuto che tale attenuante dovesse essere sottoposta a nuovo giudizio di comparazione con le aggravanti bilanciabili.

  • art. 624‑bis, comma 3 cod. pen.

    Fattispecie aggravata con previsione di aumento edittale; la Corte sottolinea che, quando è applicata un'aggravante privilegiata, il giudice deve calcolare la pena seguendo il meccanismo previsto dagli artt. 69 e 63 cod. pen. e procedere al bilanciamento con le attenuanti riconosciute.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena: possono essere utilizzati per valutare elementi mitigatori residui quando il giudizio di equivalenza non abbia esaurito la portata attenuatrice, ma solo dopo il preventivo confronto fra circostanze eterogenee bilanciabili.

  • art. 63 cod. pen.

    Disciplina le modalità di determinazione della pena in caso di prevalenza delle aggravanti o delle attenuanti; la Corte richiama l'obbligo di applicare il meccanismo previsto dall'art. 63 (quarto o quinto comma) dopo il giudizio di bilanciamento.

  • Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021 (giurisprudenza)

    Principio richiamato: il giudice deve svolgere un concreto obbligo motivazionale quando valuta l'interazione tra aggravanti privilegiate e attenuanti; gli elementi mitigatori possono incidere sulla commisurazione anche se la recidiva è contestata, ma ciò richiede un esplicito giudizio di bilanciamento.

  • Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)

    Richiamata per il principio secondo cui la mera esistenza di precedenti non giustifica automaticamente il mantenimento dell'aggravante: serve una valutazione motivata della pericolosità concreta.

  • art. 624 c.p.p.

    Norma procedurale invocata per il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d'Appello per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La recidiva qualificata è una circostanza "privilegiata" ma non automaticamente insuperabile: il giudice deve sempre valutare se le attenuanti, riconosciute nel caso concreto, possano neutralizzarne l'effetto tramite un giudizio di equivalenza e motivare compiutamente la scelta.
  • Il giudice d'appello deve eseguire un esplicito bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti bilanciabili: non è sufficiente richiamare la mera esistenza di precedenti penali per escludere la prevalenza delle attenuanti.
  • Se le attenuanti prevalgono, le relative diminuzioni di pena si applicano alla pena risultante dall'aumento previsto per l'aggravante privilegiata; in alternativa, se l'equivalenza non esaurisce l'effetto mitigatore, tali elementi possono comunque essere considerati ai sensi dell'art. 133 cod. pen., ma solo dopo il preventivo confronto fra circostanze eterogenee.
  • La motivazione deve spiegare il peso comparativo degli elementi di segno positivo (es. risarcimento, restituzione, collaborazione) rispetto ai precedenti e alla pericolosità: la valutazione quantitativa dei precedenti senza spiegazione è insufficiente.
  • In presenza di dubbi o carenze motivazionali sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio il rimedio è l'annullamento limitato alla determinazione della pena e il rinvio per nuovo giudizio sul solo punto.

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