Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33019/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito di condanna per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 387-bis c.p. I motivi dedotti riguardavano il giudizio di responsabilità, la valutazione della prova e la sussistenza del dolo. La Corte ha però ritenuto che le doglianze fossero, da un lato, meramente riproduttive di censure già esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, generiche perché non si confrontavano in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 387-bis c.p.

    È la fattispecie incriminatrice per la quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello e avverso la quale è stato proposto ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, censure già valutate in modo adeguato dai giudici di merito.
  • Le doglianze sono inammissibili anche quando risultano generiche, ossia prive di una critica specifica e argomentata ai passaggi decisivi della decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contestare in astratto la responsabilità, la prova o il dolo: occorre indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della motivazione di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.