Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17617/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. la pena in mesi otto di reclusione per un episodio ricondotto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. In ricorso ha dedotto, da un lato, l'omessa motivazione sulle ragioni che avrebbero imposto una pronuncia di assoluzione ex art. 129 c.p.p.; dall'altro, l'erronea contestazione della recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure non erano proponibili contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., richiamando il limite di impugnabilità previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che il concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. comporta un accordo tra le parti sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla pena, mentre il giudice di appello deve solo verificare la correttezza giuridica dell'accordo e la congruità del trattamento sanzionatorio entro i limiti di legge. Poiché i motivi dedotti non erano esperibili contro tale tipo di sentenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello con rinuncia ai motivi, nel quale le parti concordano sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla pena; il giudice verifica la correttezza dell'accordo e la congruità della pena entro i limiti di legge.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Esclude l'esperibilità di determinati motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente come base per dedurre l'obbligo di immediata proscioglimento; la Corte rileva che la relativa censura non è proponibile nel caso di specie.

  • art. 337 c.p.

    Una delle norme incriminatrici del delitto contestato, richiamata insieme alle lesioni personali.

  • artt. 582-585 c.p.

    Norme richiamate per il reato di lesioni personali aggravate o comunque nella forma contestata nel capo di imputazione.

  • art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha novellato l'art. 599-bis c.p.p., nel quadro della disciplina del concordato in appello.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre censure incompatibili con la struttura del concordato, quando la legge ne limita l'ammissibilità.
  • Il concordato in appello presuppone un accordo tra le parti sulla qualificazione giuridica della condotta e sulla pena, mentre il controllo del giudice di appello si concentra sulla correttezza giuridica dell'accordo e sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
  • Le doglianze relative all'obbligo di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla contestazione della recidiva non sono esperibili in cassazione quando la sentenza impugnata sia frutto di concordato ex art. 599-bis c.p.p. e ricada nel divieto processuale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.