Cassazione Civile, Ordinanza n. 26154/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per il pagamento di oneri condominiali pari a circa 1.800 euro. Il condòmino ha proposto opposizione deducendo l'avvenuto pagamento del credito; il giudice di pace aveva accolto l'opposizione e annullato il decreto ingiuntivo. In appello il tribunale ha riformato la decisione, ha riconosciuto dovuto l'importo residuo di euro 1.077,00, detraendo quanto versato dal condomino dopo l'emissione del decreto. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel testo non sono indicati nel dettaglio i singoli motivi di censura. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione rispetto al termine breve di sessanta giorni, in quanto la sentenza impugnata era stata notificata via PEC il 14 dicembre 2018 e il ricorso era stato notificato solo il 10 maggio 2019.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardiva proposizione del ricorso, rilevando che la notificazione dell'impugnazione è avvenuta oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica via PEC della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che il decesso del ricorrente intervenuto in pendenza del giudizio di cassazione non incide sul processo, trattandosi di giudizio caratterizzato da impulso d'ufficio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato solo per indicare che il ricorrente aveva proposto l'impugnazione personalmente; il successivo decesso non ha inciso sulla prosecuzione del giudizio di cassazione.
Il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza; nel caso concreto il ricorso è stato notificato oltre tale termine.
È evocato per la definizione in camera di consiglio della causa ritenuta inammissibile.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
È richiamato come base per la trattazione e definizione della controversia in camera di consiglio nei casi di manifesta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per proporre ricorso; se l'impugnazione è notificata oltre sessanta giorni, il ricorso è inammissibile.
- Quando la parte resistente produce la prova della notificazione della sentenza impugnata e la controparte non ne contesta l'esistenza o la regolarità, tale dato può essere assunto come pacifico ai fini del controllo sulla tempestività del ricorso.
- Nel giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, gli eventi interruttivi sopravvenuti in corso di causa non incidono sulla prosecuzione del processo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese e, ricorrendone i presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26082/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26083/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26084/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26085/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26086/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26087/2021 del 27/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →