Sentenza del 28/02/2017 n. 5177 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione dell'accertamento emesso nei confronti della società e notificato alla società e ai due soci, relativo, tra l'altro, a redditi e imponibile IVA connessi all'omessa presentazione delle dichiarazioni. La CTP di Firenze aveva riunito i ricorsi dei due soci; la CTR della Toscana, con sentenza n. 25 del 12 marzo 2012, aveva accolto parzialmente l'appello del solo L.D., escludendo l'IRAP per difetto di autonoma organizzazione e confermando le riprese IVA e IRPEF e le sanzioni, nei limiti rideterminati dall'Agenzia in considerazione dei versamenti effettuati. Il contribuente ha proposto dodici motivi, contestando, tra l'altro, la mancata sospensione del processo, l'utilizzo delle presunzioni supersemplici e dell'accertamento induttivo, la valutazione della prova sul reddito e sul volume IVA del 1999, l'applicazione e il ricalcolo delle sanzioni e la condanna alle spese di primo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale contro l'esclusione dell'IRAP, sostenendo che l'attività fosse svolta in forma societaria. La Cassazione ha rilevato d'ufficio la questione preliminare della mancata partecipazione al giudizio d'appello della società e dell'altro socio, necessaria perché l'accertamento riguardava elementi comuni e inscindibili.
La decisione
La Cassazione non ha deciso nel merito i dodici motivi del contribuente né il motivo incidentale dell'Agenzia: ha ritenuto pregiudiziale la violazione del litisconsorzio necessario. Poiché l'appello era stato celebrato soltanto nei confronti di L.D., senza la società e l'altro socio, ha dichiarato nullo il giudizio d'appello, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è quindi stata confermata in via definitiva né l'esclusione dell'IRAP né la debenza delle altre imposte e sanzioni.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Quando l'accertamento relativo a una società di persone investe elementi comuni e inscindibili rispetto alla società e ai soci, il giudizio deve coinvolgere tutti i litisconsorti necessari. Se uno o più di essi non partecipano, il processo è nullo; il giudice deve rilevare il vizio anche d'ufficio e disporre l'integrazione del contraddittorio.
Costituzione, art. 111
il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l'inscindibilità delle due situazioni e l'esigenza, alla luce dell'art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti
Anche la contestazione dell'imponibile IVA deve essere trattata nello stesso processo quando, per l'unitarietà dell'accertamento e la comunanza degli elementi, non possa essere separata autonomamente dalle altre posizioni. La trattazione congiunta evita decisioni incompatibili.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Secondo l'orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse, nonchè della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
Per le società di persone, l'accertamento del reddito societario e la sua imputazione ai soci secondo le rispettive quote costituiscono, di regola, una fattispecie unitaria. La controversia deve quindi svolgersi con la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti società di persone, se l'accertamento verte su elementi comuni che incidono sia sulla società sia sui soci, società e tutti i soci interessati devono partecipare al giudizio. L'eccezione riguarda le questioni esclusivamente personali del singolo socio.
- Se il primo grado si è svolto con la partecipazione dei soggetti interessati, ma l'impugnazione è proposta da uno solo, il giudice d'appello deve comunque assicurare l'integrazione del contraddittorio con gli altri litisconsorti necessari.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; il rimedio è la cassazione della decisione e il rinvio per la celebrazione del processo con contraddittorio integro.
- Le questioni relative a imposte diverse, come IVA e imposte sui redditi, possono dover essere trattate congiuntamente quando derivano dal medesimo accertamento e non sono autonomamente separabili, così da prevenire decisioni contrastanti.
- La decisione della Cassazione è processuale e non stabilisce chi abbia ragione nel merito sulle imposte, sull'IRAP o sulle sanzioni: tali questioni restano da esaminare nel giudizio di rinvio.
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