Cassazione Penale, Sentenza n. 41104/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione affidato a un unico motivo che deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per carenza, contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione. Il ricorrente censura la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Benito Arcuri (che avrebbe prima indicato elevata possibilita che la foto n.5 ritraesse l'imputato e poi effettuato individuazione fotografica in termini di certezza per aver visto il rapinatore da vicino) e sostiene che non e stato adeguatamente considerato il traffico telefonico dell'utenza in uso al Sesini, il cui tragitto sarebbe compatibile con la dinamica del reato.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo del ricorrente si risolve in una mera rivalutazione degli elementi di fatto e della prova, cioe in un travisamento del fatto non proponibile in sede di legittimita. La Corte territoriale ha motivato in modo coerente ritenendo non provata con sufficiente certezza l'identificazione del rapinatore (volto travisato da una calza rossa) e valutando il traffico telefonico non univoco. Non essendo emersi vizi di manifesta illogicita o carenze giuridiche nella motivazione, la decisione di merito e insindacabile in Cassazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale
Limita il sindacato della Cassazione alla verifica della legittimita formale e della presenza di vizi quali carenza, contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione; non consente la revisione o la rielaborazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
modifica all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica non ha ampliato la possibilita della Corte di cassazione di riesaminare i fatti; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso di confermare l'impossibilita di contestare in Cassazione il travisamento del fatto.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020
Norma procedurale che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; citata solo in ordine alla modalita di trattazione, non incide sul merito della valutazione di legittimita.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non puo sostituirsi al giudice di merito per rivedere la valutazione delle prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti; i motivi che si limitano a chiedere una rivalutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
- Per impugnare con successo una decisione in Cassazione occorre dimostrare vizi di motivazione 'giuridicamente apprezzabili', quali contraddittorieta manifesta, carenza assoluta della motivazione o violazione di norme processuali, non la semplice divergenza sulla valutazione delle prove.
- Nel caso di identificazioni effettuate da persone offese, il giudice di merito deve valutare fattori quali travisamento del volto, distanza, visibilita e coerenza delle dichiarazioni; se la motivazione di merito ritiene l'identificazione incerta per ragioni specifiche, tale apprezzamento difficilmente potra essere rovesciato in Cassazione.
- L'evidenza di elementi tecnici (es. traffico telefonico) deve essere univoca e collegata in modo diretto alla condotta contestata per superare il giudizio di insicurezza: valutazioni non univoche restano di competenza del giudice di merito.
- Quando si impugna in Cassazione, conviene articolare i motivi in termini di errori di diritto o di manifesta illogicita della motivazione puntualmente indicati e dimostrabili, evitando doglianze che consistono essenzialmente in una diversa lettura dei fatti.
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