Cassazione Penale, Sentenza n. 12284/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna per diffamazione (art. 595, comma 3, c.p.) a carico del ricorrente per un articolo pubblicato il 13/06/2015 sul sito "Etruria News". Tre motivi principali: (1) vizio di motivazione sull'identificazione dell'autore, contestando l'affidamento sulla testimonianza del maresciallo Ricciardi e sull'attribuzione del nickname "Piggi" a Gianlorenzo; (2) vizio di motivazione per mancati accertamenti tecnici (assenza di verifica dell'indirizzo IP e dei log) che potevano dimostrare l'utilizzo indebito del nickname da parte di terzi e invocando la presunzione di innocenza e il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; (3) vizio di motivazione circa la sussistenza del fatto e l'effettiva pubblicazione dell'articolo, lamentando la mancata acquisizione di una copia autenticata o di uno screenshot con codice sorgente a prova dell'esistenza e dell'origine del messaggio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza di merito si fondi su una pluralità di elementi convergenti: la deposizione del teste di polizia giudiziaria (Ricciardi) che dichiarò di aver personalmente visto l'articolo sul blog; l'uso ricorrente sullo stesso blog dello pseudonimo "Piggi" unitamente al nome e cognome del ricorrente in altri articoli che lo stesso non contesta; l'assenza di denuncia da parte del ricorrente per abuso o furto d'identità. La Corte ha affermato che non è obbligatorio per l'accusa produrre accertamenti tecnici sull'indirizzo IP quando vi sono dati convergenti di natura circumstanziale idonei a dimostrare la riferibilità della pubblicazione all'imputato; la valutazione dei giudici di merito non appare manifestamente illogica e la Cassazione non può sostituirsi nella valutazione di merito. In conseguenza, il rigetto del ricorso è stato seguito dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La pubblicazione dell'articolo su un sito online è stata ritenuta idonea a integrare il reato di diffamazione commesso mediante "stampa" o mezzo di pubblicità analogo; la responsabilità può essere accertata anche tramite elementi circostanziali convergenti (pseudonimo ricorrente, contesto, rapporto tra le parti).
Applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 25037 del 17/03/2023 (Rv. 284879-01)
Principio secondo cui la riferibilità di messaggi online all'imputato non può essere esclusa esclusivamente per la mancata esecuzione di accertamenti tecnici sugli IP; la prova può desumersi da una pluralità di elementi convergenti e precisi (movente, contenuto, rapporto tra le parti, uso del nickname, assenza di denuncia di furto d'identità).
Massime di principio
- La responsabilità per contenuti diffamatori pubblicati online può essere accertata anche senza prove tecniche (es. log/IP) se esistono elementi circumstanziali convergenti che collegano il contenuto all'imputato.
- L'uso ricorrente di uno pseudonimo associato al nome dell'interessato su una stessa piattaforma, unitamente alla mancata denuncia per uso illecito dello pseudonimo, rafforza la presunzione di paternità dei contenuti.
- La mancata produzione di screenshot autenticati o del codice sorgente non è necessariamente decisiva: la prova testimoniale e il contesto possono essere ritenuti sufficienti dai giudici di merito.
- In sede di Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito o una riconsiderazione libera delle prove; si censura solo l'illogicità manifesta o la violazione di norme di diritto.
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili, è consigliabile raccogliere e conservare prove tecniche (screenshot, codice sorgente, file di log, tracce IP, certificazioni del provider) e, se si sospetta un uso improprio dello pseudonimo, sporgere tempestiva denuncia per 'furto d'identità' o uso indebito del profilo.
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