Cassazione Penale, Ordinanza n. 07300/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile della detenzione, in concorso con il fratello, di sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione in uso comune. Il ricorso deduceva, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per la co-detenzione della sostanza; dall'altro, violazione dell'art. 110 c.p., contestando quindi la configurabilità del concorso di persone nella detenzione. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano meramente ripetitive di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione congrua, non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua nel valorizzare plurimi elementi indiziari: il rinvenimento, nell'abitazione in uso al ricorrente e al fratello, di un considerevole quantitativo di marijuana e hashish; la circostanza che il ricorrente, ricevuta la telefonata del fratello sottoposto a controllo fuori casa, si fosse precipitato nell'abitazione tentando di precedere la perquisizione per occultare e in parte distruggere la sostanza; il forte odore di marijuana proveniente dal bagno; il ritrovamento di bustine vuote e di involucri sporchi di cocaina nella pattumiera; la presenza di un manoscritto contenente la contabilità dell'attività di spaccio nella camera da letto comune. Tali elementi, complessivamente considerati, sono stati ritenuti idonei a supportare l'affermazione della detenzione della sostanza in capo all'imputato unitamente al fratello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
È la norma incriminatrice contestata per la detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi riconducibile alla fattispecie di lieve entità; la Corte non entra nel merito della qualificazione giuridica, ma ne conferma la tenuta attraverso la valutazione degli indizi di co-detenzione.
È richiamato come parametro di censura dal ricorrente per contestare la configurabilità del concorso nella detenzione; la Corte reputa la doglianza infondata perché meramente ripetitiva e non confrontata con la motivazione di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza specifica critica, questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e logicamente coerente.
- La co-detenzione di sostanza stupefacente può essere desunta da un quadro indiziario unitario, valorizzando il rapporto di disponibilità dell'immobile, il comportamento dell'imputato immediatamente successivo al controllo, i tentativi di occultamento o distruzione della droga, gli esiti della perquisizione e ulteriori elementi materiali indicativi di un'attività di spaccio.
- Ai fini dell'affermazione della responsabilità per detenzione di stupefacenti non è necessario un singolo elemento decisivo, potendo il giudice fondare il proprio convincimento sulla convergenza di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, la cui valutazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale effettivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07277/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07278/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07279/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07282/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07283/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07284/2025 del 21/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →