Cassazione Civile, Ordinanza n. 26749/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dall'imprenditore poi fallito per ottenere la condanna dei convenuti al pagamento del prezzo, asseritamente non determinato, di un appalto. I convenuti negarono l'esistenza di una pattuizione nel senso dedotto dall'attore, sostennero di avere già corrisposto somme superiori al dovuto e formularono domanda riconvenzionale di restituzione dell'eccedenza versata rispetto al valore dell'opera. Il Tribunale rigettò la domanda principale e accolse la riconvenzionale. In appello la curatela del fallimento dedusse, tra l'altro, la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata da un giudice monocratico che, secondo la tesi dell'appellante, era già cessato dal servizio e quindi privo di potestas iudicandi; inoltre lamentò, in via subordinata, la violazione dell'art. 190 c.p.c. per avere la Corte d'appello assegnato termini per le repliche inferiori a quelli di legge. La Corte d'appello rigettò la censura sulla nullità della decisione di primo grado, ritenendo rilevante la data di deliberazione e non quella di pubblicazione, e decise nel merito accogliendo solo in parte l'appello. In cassazione la curatela ripropose due motivi: (1) violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c. per non avere la Corte d'appello dichiarato l'inesistenza/nullità della sentenza di primo grado resa da giudice cessato dal servizio; (2) violazione dell'art. 190 c.p.c. per la concessione di termini per le repliche inferiori al minimo legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse il primo motivo, affermando che, pur essendo nulla la sentenza di primo grado resa dopo la cessazione dal servizio del giudice, la censura era comunque priva di interesse perché il giudice d'appello aveva riesaminato integralmente la controversia, rinnovando anche la c.t.u., senza applicare regole incompatibili con la decisione in unico grado; pertanto la nullità dedotta non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice e il ricorrente avrebbe dovuto indicare quale concreto pregiudizio gli fosse derivato e quale diverso risultato avrebbe potuto ottenere. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la nullità per violazione dei termini ex art. 190 c.p.c., pur potendo sussistere, non comporta di per sé rimessione al primo giudice e doveva comunque essere specificamente dedotta in appello, circostanza non risultante né allegata in ricorso. Conseguentemente la Curatela è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il parametro formale invocato per denunciare errori in iudicando e in procedendo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse o per mancata specifica allegazione del pregiudizio.
La mancanza del presupposto di costituzione del giudice, quando il magistrato sia cessato dal servizio prima della pronuncia, determina nullità insanabile dell'atto emanato.
secondo comma; primo comma
La nullità della sentenza pronunciata da giudice privo di potestas è stata richiamata come vizio dedotto; tuttavia, nel caso concreto, la sua denuncia non era sorretta da interesse concreto poiché il giudizio d'appello aveva integralmente riesaminato la causa.
La violazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica può integrare nullità della sentenza, ma non comporta automaticamente rimessione al primo giudice e richiede una deduzione specifica in impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione della nullità della sentenza di primo grado è inammissibile per difetto di interesse quando il vizio denunciato non avrebbe comportato la rimessione al primo giudice e il ricorrente non indica quale concreto pregiudizio processuale ne sia derivato.
- La nullità della sentenza pronunciata da un giudice cessato dal servizio o resa in violazione dei presupposti di costituzione del giudice non coincide con la radicale mancanza di sottoscrizione e, di regola, non determina automaticamente regressione del processo al primo grado.
- La nullità derivante dalla violazione dei termini per conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c. può incidere sul diritto di difesa, ma non comporta di per sé la rimessione al primo giudice; deve quindi essere specificamente dedotta come motivo di impugnazione e corredata dall'indicazione del pregiudizio subito.
- Quando il giudice d'appello riesamina integralmente il merito della controversia, l'interesse a far valere vizi della decisione di primo grado diminuisce o viene meno se la nullità dedotta non incide sul contenuto effettivo della decisione di secondo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26686/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26688/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26689/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26691/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26692/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26694/2023 del 18/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →