Cassazione Penale, Ordinanza n. 35911/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 27 gennaio 2026 della Corte d’appello di Genova, che aveva confermato la condanna pronunciata con rito abbreviato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso sosteneva una ricostruzione alternativa dei fatti in relazione allo spintonamento dell’operante e contestava la valutazione secondo cui la condotta integrava resistenza, anziché resistenza passiva. La Corte ha rilevato che i motivi erano assertivi e non si confrontavano con gli argomenti della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero assertivi e non si confrontassero con la motivazione della sentenza d’appello, giudicata giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità. Ha inoltre escluso che la prospettazione alternativa sullo spintonamento dell’operante potesse essere accolta e ha precisato che tale condotta non è qualificabile come resistenza passiva. La decisione dispone le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né specifica eventuali importi.
Norme richiamate
per il reato di resistenza
Il testo identifica il reato contestato come resistenza, ma non riporta una specifica interpretazione dell’art. 337 c.p.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d’inammissibilità comporta l’applicazione delle conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi meramente assertivi che non si confrontano con gli argomenti della decisione impugnata, quando questi siano giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità.
- La prospettazione in cassazione di una ricostruzione alternativa dei fatti non consente di superare la motivazione di merito; lo spintonamento dell’operante, secondo la decisione, non è qualificabile come atto di resistenza passiva.
Come è indicizzato
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