Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36079/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l'impugnazione nonostante i limiti dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., perché la censura riguarda una sanzione amministrativa accessoria autonoma. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa applicazione della revoca della patente e ha disposto la revoca stessa. Le altre statuizioni (pena sospesa e confisca del veicolo) sono rimaste inalterate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Lanciano per omissione nell'applicare la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria: la revoca della patente di guida prevista dall'art. 186, commi 2 e 2-bis, del codice della strada, contestata per il fatto commesso il 7/12/2020. Ha chiesto l'annullamento limitato alla mancata statuizione e che la Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., disponga la revoca della patente.

Norme richiamate

  • art. 186 codice della strada (commi 2 e 2-bis)

    Prevede, per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza contestata, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; nella fattispecie tale revoca è obbligatoria e non soggetta a valutazione discrezionale del giudice.

  • art. 620 lettera i) c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio per omissione di una statuizione che non richiede valutazioni discrezionali, di adottare direttamente la statuizione sostitutiva (in questo caso disporre la revoca della patente).

  • art. 448 comma 2-bis c.p.p.

    Limita i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento ma non esclude il ricorso quando la censura riguarda statuizioni autonome come le sanzioni amministrative accessorie.

  • legge n. 103/2017 art. 1 comma 51

    Ha introdotto la modifica all'art. 448 c.p.p.; la Corte ha ritenuto la norma applicabile ma non ostativa all'impugnazione per omissione di accessori amministrativi obbligatori.

Massime di principio

  • Se in una sentenza di patteggiamento viene omessa l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, tale omissione può essere impugnata anche nonostante i limiti dell'art. 448 c.p.p.
  • Quando la sanzione accessoria è prevista come obbligatoria dalla norma e non richiede valutazioni di merito o discrezionali, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre direttamente l'applicazione dell'accessorio.
  • Se l'accessorio richiede valutazioni discrezionali del giudice di merito, la Corte non può sostituirsi e dovrà rinviare il procedimento al giudice di merito per decidere.
  • L'intervento del Procuratore generale è uno strumento efficace per correggere omissioni formali o giuridiche nelle sentenze di patteggiamento relative a sanzioni accessorie obbligatorie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.