Cassazione Civile, Ordinanza n. 07274/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente della società originaria e poi transitato alle dipendenze della cessionaria a seguito di successive cessioni di ramo d’azienda, chiedeva che nella retribuzione fosse incluso anche il cd. "premio feriale" e che la società fosse condannata a pagargli gli arretrati. Sosteneva che tale emolumento costituiva un uso aziendale ormai consolidato e quindi non eliminabile unilateralmente né per effetto del trasferimento d’azienda né per effetto di accordi collettivi. La Corte d’appello aveva però rigettato il gravame ritenendo che presso le società cessionarie esistesse una contrattazione collettiva aziendale di pari livello, idonea a sostituire l’uso aziendale ai sensi dell’art. 2112, comma 3, c.c. Contro tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2112, comma 3, c.c. e 2697 c.c. per asserito travisamento della prova, deducendo che una contrattazione integrativa aziendale non era mai stata prodotta e che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto esistente un documento inesistente; (2) violazione dell’art. 2112, comma 3, c.c., sostenendo in via subordinata che comunque il premio avrebbe dovuto essere corrisposto fino alla disdetta della precedente contrattazione collettiva e fino all’adozione del nuovo CCSL; (3) violazione dell’art. 92 c.p.c. in tema di spese di lite, censurando la condanna alle spese nonostante un precedente orientamento favorevole in una fattispecie analoga.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo nei limiti del primo motivo, ritenendo fondata la censura nella parte in cui la Corte d’appello aveva erroneamente dato per pacifica e incontestata l’esistenza di contrattazione collettiva presso entrambe le aziende cessionarie, senza considerare che tale circostanza era stata specificamente contestata nei gradi di merito. Ha invece dichiarato inammissibile, o comunque infondata, la doglianza sul presunto travisamento della prova nella parte in cui mirava in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento delle risultanze documentali, rilevando anche i limiti del motivo ex art. 360 c.p.c. e la preclusione derivante dalla doppia conforme. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
In caso di trasferimento d’azienda, ai dipendenti ceduti si applica il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, salvo che presso la cessionaria non vi sia alcuna disciplina collettiva; l’uso aziendale segue la sorte della contrattazione collettiva e non sopravvive se la cessionaria è dotata di propria contrattazione di pari livello.
Il giudice non può considerare pacifico un fatto che risulti invece specificamente contestato dalla parte interessata.
La censura non può risolversi in una mera diversa lettura del materiale probatorio, ma deve denunciare un vero errore riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità.
La parte che invoca l’esistenza di una contrattazione collettiva aziendale idonea a sostituire l’uso aziendale ne sopporta l’onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il travisamento della prova, quando lamentato come nullità della sentenza, non può essere dedotto come semplice critica all’apprezzamento del materiale probatorio; il vizio va ricondotto, se del caso, ai corretti rimedi processuali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L’omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione rigorosa del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; in presenza di doppia conforme opera la relativa preclusione.
In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo incontra la preclusione prevista dalla norma.
La censura sulle spese è stata proposta ma è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In caso di cessione di ramo d’azienda, l’art. 2112, comma 3, c.c. comporta l’applicazione ai lavoratori trasferiti della contrattazione collettiva vigente presso la cessionaria, anche se meno favorevole, quando presso la cessionaria esista una disciplina collettiva di pari livello.
- L’uso aziendale che si sia formato presso la cedente è assimilabile a una fonte di natura collettiva e non sopravvive al trasferimento se la cessionaria è già regolata da una propria contrattazione collettiva aziendale; sopravvive solo in mancanza di una tale disciplina di pari livello.
- Il giudice di merito non può ritenere pacifico un fatto se esso sia stato specificamente contestato in modo pertinente dall’altra parte; la non contestazione deve essere effettiva e non può essere presunta sulla base di meri richiami documentali o comunicazioni unilaterali.
- La censura per travisamento della prova non può essere trasformata in una nuova valutazione del merito delle prove documentali; il travisamento rilevante va distinto dal semplice dissenso sull’apprezzamento delle prove.
- L’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede una deduzione rigorosa e puntuale del fatto storico controverso e della sua decisività, pena l’inammissibilità del motivo.
- Quando il motivo di ricorso è accolto solo sul punto decisivo della erronea qualificazione della non contestazione o dell’onere probatorio, i motivi ulteriori che dipendono dalla stessa questione restano assorbiti.
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