Cassazione Civile, Ordinanza n. 14825/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata, pronunciata dal tribunale su istanza del pubblico ministero dopo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese per trasferimento della sede all'estero. Il reclamante aveva dedotto davanti alla corte d'appello la nullità del procedimento prefallimentare per mancata instaurazione del contraddittorio, sostenendo che la notifica del ricorso per fallimento era stata eseguita via PEC a un indirizzo riferibile a una società già cancellata dal registro e trasferita all'estero, nonché l'erronea applicazione dell'art. 1 l.fall. in tema di non fallibilità. La corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo valida la notifica e rilevando, tra l'altro, la natura devolutiva del reclamo. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 10 l.fall., assumendo che, essendo intervenuta la cancellazione il 22/12/2016 per trasferimento in Albania e non essendo state provate iscrizione in altro registro o prosecuzione dell'attività, il fallimento sarebbe stato dichiarato oltre il termine annuale con conseguente nullità rilevabile anche d'ufficio; con il secondo ha denunciato violazione dei principi del giusto processo, sostenendo la nullità della notifica ex art. 15, comma 3, l.fall. all'indirizzo PEC rimasto casualmente attivo e quindi la nullità derivata degli atti successivi. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, osservando che le eventuali violazioni del contraddittorio potevano essere fatte valere dalla società fallita e dal suo legale rappresentante, mentre l'interesse del ricorrente era esposto in modo fumoso. Ha quindi rigettato il ricorso, dichiarando assorbite le censure di merito sulla decorrenza del termine ex art. 10 l.fall. e sulla validità della notifica PEC, e ha disposto il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente rispetto alle doglianze relative al contraddittorio e alla notificazione del ricorso per fallimento. Ha aggiunto che restavano assorbite le questioni di merito, perché nel caso di cancellazione della società per trasferimento fittizio all'estero non si applica l'art. 10 l.fall., permane la giurisdizione italiana e la notifica via PEC alla società cancellata e trasferita all'estero è valida secondo l'orientamento già richiamato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato invece disposto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
Richiamato dal reclamante come parametro del requisito di fallibilità, ma la Corte di cassazione non affronta il motivo nel merito perché lo ritiene assorbito.
Nel caso di cancellazione dal registro delle imprese per trasferimento fittizio all'estero non si applica il termine annuale dalla cancellazione; diventa irrilevante stabilire la data di effettiva cessazione dell'attività.
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento a mezzo PEC all'indirizzo della società cancellata e trasferita all'estero, se ancora attivo, è valida.
Norma richiamata per la proposta e la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il difetto di legittimazione ad agire può essere rilevato anche in cassazione, ma solo se la questione non è coperta da giudicato interno e risulta dai fatti legittimamente prospettati nel giudizio di legittimità.
- Le doglianze relative alla lesione del contraddittorio nel procedimento prefallimentare spettano, in via ordinaria, alla società dichiarata fallita e al suo legale rappresentante, non già a soggetti che non dimostrino un autonomo e specifico interesse giuridicamente tutelato.
- Quando la cancellazione dal registro delle imprese è collegata a un trasferimento fittizio all'estero, la disciplina dell'art. 10 l.fall. non opera e non assume rilievo la data di effettiva cessazione dell'attività.
- La notifica del ricorso per fallimento ex art. 15, comma 3, l.fall., effettuata via PEC all'indirizzo della società cancellata ma ancora attivo, è idonea a radicare validamente il contraddittorio.
- Se il ricorso per cassazione è rigettato, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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