Cassazione Penale, Sentenza n. 19660/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401, sostenendo che l'attività svolta fosse lecita in forza dell'art. 1, comma 644, L. 23/12/2014 n. 190 (comunicazione/autorizatione), invocando principi del TFUE (artt. 49, 51, 52, 56) e della Costituzione (artt. 4 e 27), la discriminazione nell'esclusione del bookmaker estero dal "bando Monti" e la presunta efficacia sanante delle procedure di regolarizzazione amministrativa; deduceva altresì carenze motivazionali e vizio di applicazione delle norme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha confermato il principio che la raccolta di scommesse per conto di un allibratore privo di concessione, svolta tramite attività di intermediazione e raccolta (non mera trasmissione), integra il reato previsto dall'art. 4 L. n. 401/1989 se manca la licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. Ha altresì escluso che le pretesa regolarizzazioni (commi 643/644 L. n. 190/2014 e richiamo comma 926 L. n. 208/2015) cancellino i fatti penalmente rilevanti anteriormente all'adesione; ha ritenuto infondate le censure di discriminazione e di errore inevitabile di diritto, sottolineando l'onere rigoroso di informazione del professionista e l'assenza di prova che l'operatore estero sia stato illegittimamente escluso dalle gare.
Norme richiamate
art. 4, commi 1 e 4-bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401
Costituisce reato la raccolta di scommesse in assenza di concessione, autorizzazione o licenza (art. 88 T.U.L.P.S.), ivi inclusa l'attività di intermediazione e raccolta effettuata per conto di allibratori esteri privi di concessione.
art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
La licenza di pubblica sicurezza per esercizi che raccolgono scommesse è rilasciabile solo ai titolari di concessione o autorizzazione statale; l'assenza di tale licenza integra il profilo di illiceità penale se l'attività è di raccolta/intermediazione.
artt. 49 e 56 TFUE (richiamati dal ricorrente anche artt. 51 e 52 TFUE)
I principi di libertà di stabilimento e libera prestazione non escludono regimi nazionali che impongano concessione e autorizzazione di polizia purché perseguano obiettivi imperativi di interesse generale (lotta alla criminalità) e siano proporzionati; dunque non vi è incompatibilità automatica con la normativa penale italiana sul gioco.
art. 1, commi 643, 644 e 645, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Il regime previsto dai commi non ha efficacia estintiva retroattiva rispetto al reato previsto dall'art. 4 L. n. 401/1989: la 'regolarizzazione' prevista dal comma 643 opera per il futuro; il comma 644 non elimina la rilevanza penale delle condotte pregresse e la legge stessa salva l'applicazione dell'art. 4.
art. 1, comma 926, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiama condizioni dei commi 643-645 ma non produce effetti sananti ex tunc sul reato penale; non estingue le responsabilità per le condotte anteriori.
D.M. n. 111 del 10 marzo 2006 (e D.M. n. 174 del 1998)
Il regolamento vieta ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse: la raccolta può essere effettuata solo da soggetti titolari di concessione, con conseguenze anche sulla configurabilità del reato.
Sentenza Placanica / Costa-Cifone / Biasci (Corte di Giustizia UE) - giurisprudenza comunitaria
La giurisprudenza UE è stata interpretata dalla Corte come compatibile con restrizioni nazionali fondate sulla lotta alla criminalità; in particolare la disciplina che richiede concessione e autorizzazione di polizia può essere giustificata se proporzionata; tuttavia, se un operatore estero è stato illegittimamente escluso dalle gare per motivi discriminatori, la normativa nazionale deve essere disapplicata nei suoi confronti.
Massime di principio
- La raccolta di scommesse tramite attività di intermediazione o gestione di un centro scommesse integra illecito penale se manca la concessione statale e la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.; non è rilevante che il bookmaker estero sia abilitato nel proprio Stato se non ha la concessione italiana.
- Le misure nazionali che subordinano l'accesso al mercato a concessione e autorizzazione di polizia sono compatibili con il diritto dell'Unione se perseguono obiettivi imperativi (es. lotta alla criminalità) e sono proporzionate; l'eccezione rilevante è la prova di un'illegittima esclusione dell'operatore estero dalle procedure di concessione.
- Le procedure amministrative di 'regolarizzazione' (commi 643/644 L. n. 190/2014 e richiamo comma 926 L. n. 208/2015) non cancellano automaticamente responsabilità penali per condotte anteriori: esse possono operare solo per il futuro e non estinguono il reato già commesso.
- Il dubbio interpretativo sulla liceità dell'attività non esime dall'accertamento della legge penale: chi esercita professionalmente attività regolamentata ha un rigoroso dovere di informazione e, in caso di persistente incertezza, deve astenersi dall'operare.
- Per evitare responsabilità penale in ipotesi di collaborazione con operatori esteri, il soggetto che svolge attività in Italia deve verificare che l'operatore estero non sia stato illegittimamente escluso dalle gare o che possegga i titoli abilitativi richiesti dallo Stato ospitante; la mera appartenenza a un operatore estero autorizzato non basta.
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