Cassazione Penale, Ordinanza n. 34896/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della responsabilità, già affermata in appello, ma chiude il giudizio di legittimità per inammissibilità dei motivi proposti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina. Il primo motivo contestava la tardiva proposizione della querela con riferimento al capo A dell'imputazione. Il secondo motivo censurava la ritenuta sussistenza del profitto nel delitto di appropriazione indebita contestato al capo A. Il terzo motivo contestava la sussistenza dell'elemento materiale del delitto indicato al capo C. Il quarto motivo contestava il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p. con riferimento al capo C. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la tardività della querela era questione processuale dedotta per la prima volta in cassazione e quindi preclusa. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità, poiché riproponevano censure già svolte in appello e disattese dal giudice di merito senza un reale confronto con la motivazione impugnata. Il quarto motivo è stato dichiarato non consentito in cassazione perché la questione dell'aggravante non risultava previamente devoluta con l'appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono non specifici o solo apparenti, perché si limitano a reiterare censure già respinte in appello senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In cassazione non possono essere dedotte questioni non previamente devolute con l'appello; la mancata deduzione del motivo di gravame preclude la censura di legittimità.
È richiamata la circostanza aggravante contestata con riferimento al capo C, ma la censura è stata dichiarata non proponibile in cassazione per difetto di previa deduzione in appello.
Non citato.
Non citato.
Non citato.
Non citato.
Massime di principio
- La tardiva deduzione in cassazione di una questione che richiede accertamenti di fatto, come la tempestività della querela, è preclusa se non proposta tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati: è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La legittimità non è sede per introdurre per la prima volta questioni non devolute in appello; la mancata formulazione del motivo di gravame comporta l'inammissibilità della relativa censura.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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