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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42241/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti all'interno del carcere. Il ricorrente censura: 1) vizi cumulativi di motivazione circa l'esistenza di un'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non provano una struttura organizzata e stabile e che la codetenzione era limitata; 2) carenza del requisito del ruolo direttivo/organizzativo, poiché l'attivita' sarebbe stata limitata a ricevere, suddividere e smerciare droga per ottenere beni di consumo, senza gestione autonoma dell'attivita' e senza finalita' di arricchimento del gruppo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la prima doglianza aspecifica e sostanzialmente volta a una rivalutazione del quadro probatorio, il che esula dal sindacato di legittimità; il ricorso non ha fornito critiche precise in grado di minare la tenuta logica della motivazione del Tribunale. Quanto all'esistenza dell'associazione, la Corte ha condiviso le deduzioni del Tribunale basate su modalita' d'ingresso della droga, quantita' significative, diffusione del fenomeno nel carcere, coinvolgimento di agenti di polizia penitenziaria e avvicendamento dei detenuti nella gestione del traffico. Sulla qualifica di organizzatore, la Corte ha rilevato che il ricorrente ordinava ai fornitori, gestiva pagamenti tramite collaboratori esterni e coordinava la distribuzione in carcere avvalendosi di altri detenuti, elementi sufficienti per ritenere il ruolo direttivo anche se limitato a una rilevante articolazione dell'associazione. Per effetto dell'inammissibilita' e' stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990

    La norma e' richiamata quale riferimento per la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte accoglie la valutazione che il quadro fattuale soddisfi i requisiti di una struttura organizzata e stabile, anche se esercitata all'interno del carcere

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese e all'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende nel caso di ricorso inammissibile, con determinazione dell'importo tenuto conto della manifesta assenza di pregio dell'impugnazione

  • art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (procedura formale di esecuzione della sentenza)

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di quantificazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende e della valutazione della responsabilita' del ricorrente nell'inammissibilita' del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimita' (Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, Anioke)

    Richiamata per il principio secondo cui la qualifica di organizzatore e' attribuibile a chi assume poteri di gestione, anche non pienamente autonomi, in una specifica e rilevante articolazione dell'associazione e chi coordina e assicura la funzionalita' dell'organismo criminale

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non procede a una nuova valutazione del merito probatorio: i ricorsi che chiedono la riconsiderazione della valutazione di attendibilita' dei collaboratori devono contenere critiche specifiche e argomentate per risultare ammissibili
  • L'esistenza di un'associazione criminale puo' essere desunta da circostanze fattuali aggregate (modalita' d'ingresso della droga, quantita', diffusione del fenomeno, coinvolgimento di personale interno, rotazione nella gestione) anche se l'attivita' si svolge in ambiente carcerario
  • Il ruolo di organizzatore puo' ricorrere quando un soggetto coordina ordini a fornitori, gestisce pagamenti tramite terzi e organizza la distribuzione avvalendosi di altri soggetti: non e' necessario che il potere sia assolutamente autonomo o riferito all'intera associazione
  • Nel contestare la motivazione di un provvedimento cautelare e del riesame e' fondamentale indicare in modo puntuale le lacune logiche o probatorie; affermazioni generiche sul carattere 'non organizzato' del fatto rischiano l'inammissibilita'
  • In caso di inammissibilita' del ricorso la sanzione processuale pecuniaria e le spese possono essere applicate quando la Corte rilevi la manifesta assenza di pregio delle argomentazioni

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